La rinuncia dell’erede debitore a reintegrare la quota di legittima è revocabile su richiesta del creditore

Quando l’erede è un debitore, bisogna sempre tener presente che la rinuncia all'eredità in favore di altri eredi, non debitori, non rappresenta una soluzione al problema. Infatti, i creditori dei chiamati all'eredità che abbiano rinunciato, possono farsi autorizzare dal giudice, entro cinque anni dalla rinuncia, ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunciante debitore ex articolo 524 del codice civile, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.

Altre volte, la soluzione che si individua per tutelare il futuro erede oberato di debiti è quella di lasciare testamento con violazione della quota di legittima oppure effettuare, in vita, una donazione agli eredi non debitori. Tanto, è questo il concetto "naif" alla base, se il legittimario non si lamenta e non promuove l'azione di riduzione finalizzata ad ottenere il dovuto, chi è che può farlo?

Purtroppo la risposta è che, anche in queste circostanza, i creditori possono adire l'autorità giudiziaria per chiedere la revocatoria della rinuncia del legittimario a chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di legittima, ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile.

Infatti, l'articolo 2901 del codice civile prevede che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle proprie ragioni.

Si potrebbe eccepire, nel caso specifico, la mancanza di un atto dispositivo, tale non potendo qualificarsi la rinuncia del legittimario a chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di legittima, non comportando tale rinuncia il trasferimento di diritti già acquisiti al patrimonio del debitore. Tuttavia, la giurisprudenza ha costantemente dato un'interpretazione estensiva del requisito dell'atto dispositivo nell'ambito dell'azione revocatoria, fino a ricomprendervi anche l'atto abdicativo (come si configura, appunto, la rinuncia a chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di legittima) in quanto atto comunque in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore.

D'altra parte, fra i presupposti ritenuti dalla giurisprudenza suscettibili per l'accoglimento dell'azione revocatoria, va ricompreso (oltre alla sussistenza di un atto dispositivo) anche l’esistenza del credito. E, comunque, è da ritenersi revocabile ogni ogni atto del debitore, anche non propriamente dispositivo (come l'atto di vendita, per esempio) che renda più difficile o più oneroso il rimborso del credito, esponendo il creditore ad un maggior pericolo di infruttuosità in una futura azione esecutiva.

In altre parole, quando si configura un'inerzia del legittimario debitore rispetto alla riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima ricorrono i presupposti sanciti dall'articolo 2900 del codice civile affinché il creditore possa agire nell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima del debitore, surrogandosi al legittimario.

7 Maggio 2013 · Ludmilla Karadzic


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