Revoca della patente per guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica riconducibile ad uso di sostanze stupefacenti » Il termine triennale per conseguire una nuova patente decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di condanna

Come è noto, quando la revoca della patente è disposta per guida sotto l'influenza dell'alcool o per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

Ora, a parere della giurisprudenza di merito (Tribunale di Siena sentenza 651/2016 e Tribunale di Sondrio ordinanza 144/2016) un reato può dirsi definitivamente accertato solo allorquando la pronuncia giudiziale che ne ha accertato la sussistenza acquisti efficacia di giudicato.

Da ciò consegue, che il decorso il termine triennale per conseguire una nuova patente decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale.

Inoltre, secondo il Tribunale di Sondrio, dal momento che prima che intervenga il giudicato non vi è revoca della patente, e poiché prima che intervenga la revoca della patente non vi è necessità di conseguirne una nuova, coerenza impone che il decorso del termine per il conseguimento della nuova patente presupponga il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna.

Rilevante è anche la sentenza del Tribunale di Siena che, oltre a ribadire il concetto di accertamento del reato quale dato del passaggio in giudicato della sentenza, si sofferma altresì sulla questione del cosiddetto pre-sofferto e cioè della computabilità della sospensione cautelare nel triennio, escludendone la possibilità. Ed infatti, precisa la detta sentenza, che mentre lo scopo della sospensione cautelare è quello di impedire in via cautelare la prosecuzione della guida da parte di soggetto ritenuto pericoloso per se stesso e per gli altri, il triennio di attesa, prima di poter conseguire una nuova patente, ha il fine di far trascorrere un tempo adeguato al pieno recupero sociale dell'individuo ritenuto responsabile.

Sulla questione del cosiddetto computo del pre-sofferto è intervenuto recentemente anche il Ministero dell'Interno che, con una nota del dicembre 2016, diramata a tutte le Prefetture per competenza, ha escluso la possibilità di tale computo in quanto una riduzione del periodo di divieto mediante lo scomputo del cosiddetto pre-sofferto sembra porsi in contrasto proprio con le finalità dissuasive perseguite dalla normativa, che ha inteso chiaramente operare un aggravamento degli effetti preclusivi conseguenti alla revoca della patente.

4 Febbraio 2017 · Giuseppe Pennuto