Quando può essere revocata l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario del figlio divenuto maggiorenne, sebbene non economicamente autosufficiente

Se l'unico figlio ormai maggiorenne, sebbene non autosufficiente economicamente, si iscrive ad una sede universitaria al di fuori della città dove si trova la casa familiare (di proprietà del coniuge obbligato, ma assegnata all'ex coniuge affidatario della prole) ivi facendo rientro solo raramente, quando gli impegni universitari - caratterizzati dalla frequenza obbligatoria e da periodi di tirocinio - glielo consentono, è possibile ottenere la revoca dell'assegnazione?

Nella fattispecie, il figlio aveva consapevolmente reciso il legame con la casa familiare, intesa quale ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena, costituendo in tal modo un autonomo habitat domestico distinto da quello originario, ormai disgregato (il ragazzo, peraltro, si era trasferita a casa della fidanzata).

Alla domanda hanno risposto i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 16134/2019: la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare richiede la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura, invece, un rapporto di mera ospitalità.

Secondo la pronuncia in commento, il requisito della convivenza può sussistere anche in assenza di una quotidiana coabitazione: occorre, però, che il figlio, anche se costretto ad assentarsi con frequenza, per periodi non brevi, per motivi ad esempio di studio, faccia ritorno nell'abitazione del genitore ogniqualvolta gli impegni glielo consentano.

21 Agosto 2019 · Marzia Ciunfrini