Dopo l’esclusione del criterio relativo al tenore di vita goduto durante il matrimonio, il coniuge beneficiario farebbe bene a pensarci due volte prima di presentare istanza di revisione dell’assegno divorzile

Come è ampiamente noto, con la famosa sentenza 11504/2017, resa a sezioni unite dai giudici della Corte Suprema, con la quale è stato decretata l'esclusione del parametro relativo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dai criteri adottati per stabilire la sussistenza del diritto a percepire l'assegno di divorzio e per determinarne l'importo, sono stati affermati due importanti principi giuridici.

Il primo afferma che il diritto all'assegno di divorzio è condizionato dal suo preventivo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): dunque, una fase preliminare, finalizzata a stabilire se l'assegno di divorzio sia dovuto, è coerente al principio dell'auto responsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una fase successiva, che investe soltanto la determinazione dell'importo eventualmente dovuto, è improntata, invece, al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'ex coniuge beneficiario, quale persona economicamente più debole.

Il secondo principio, enunciato nella citata sentenza 11504/2017, richiede che il giudice adito debba verificare, nella fase finalizzata a stabilire il diritto a percepire l'assegno, se la domanda soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), ma non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, bensì con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente, desunta dal possesso, o meno, di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri riconducibili al costo della vita nel luogo di residenza del richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Ciò sulla base della documentazione allegata e delle prove offerte dall'ex coniuge richiedente, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio (fermo, naturalmente, il diritto all'eccezione ed alla prova contraria fornita dall'altro ex coniuge). Il giudice adito, inoltre, deve tener conto, nella fase finalizzata a determinare l'importo dell'assegno divorzile, di tutti gli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi, motivazioni della decisione di divorziare, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, reddito di entrambi gli ex coniugi) e valutare, al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno, tutti gli elementi appena richiamati anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Alla luce di tali nuovi criteri, l’accertamento conseguente anche all'istanza di revisione dell'importo assegno, o sulla sua revoca, deve essere compiuto non già con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, bensì alla luce del principio dell'indipendenza o autosufficienza economica, considerando i principali indici economico patrimoniali sopra indicati.

Così si sono espressi i giudici di cassazione nella sentenza 15481/2017.

26 Luglio 2017 · Genny Manfredi