Revisione dell’assegno divorzile – Per ottenerla non è sufficiente l’intervenuto pensionamento dell’obbligato

In sede di revisione dell’assegno di divorzio, il giudice non puo’ procedere ad una nuova od autonoma valutazione dei presupposti o dell’entita’ dell’assegno divorzile, ma, nel pieno rispetto della valutazione espressa al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio cosi’ raggiunto, adeguando l’importo od escludendo l’assegno in relazione alla nuova situazione patrimoniale.

I giustificati motivi indicati dalla legge sul divorzio per la revisione dell'assegno di mantenimento vanno ricollegati a circostanze sopravvenute e non, ad esempio (come richiesto dall'obbligato nel caso specifico esaminato dai giudici di legittimità), alla breve durata del matrimonio fra le parti.

L’intervenuto pensionamento del coniuge obbligato e la conseguente ulteriore impossibilità a svolgere lavoro straordinario non possono automaticamente comportare la revisione dell'assegno divorzile se non accompagnati dall'indicazione del reddito percepito nell'anno del divorzio e di quello percepito nel momento in cui si chiede la revisione dell'assegno divorzile. In pratica, va escluso che l’eta’ avanzata possa essere di per se’ elemento di peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato, in difetto di una specifica prova al riguardo.

Queste sono le indicazioni fornite, in tema di revisione dell'assegno divorzile, dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 17808/15.

5 Ottobre 2015 · Piero Ciottoli