Pensione di reversibilità – Il coniuge separato, anche per colpa o con addebito, è sempre equiparato al coniuge superstite

La sentenza della Corte costituzionale 286/1987 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 153/1969, articolo 24 e della legge 1357/1962, articolo 23, comma 4, nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato - tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.

In conclusione, l'articolo 22 della legge 903/1965 è comunque applicabile al caso del coniuge separato, posto che la norma non richiede quale requisito la vivenza a carico al momento del decesso e lo stato di bisogno, ma solo l’esistenza del rapporto coniugale con il defunto pensionato o assicurato.

Ne deriva che, al coniuge separato superstite, anche per colpa o con sentenza passata in giudicato, essendo equiparato a tutti gli effetti al coniuge superstite, spetta la pensione di reversibilità indipendentemente dal fatto che percepisca, o meno, un assegno di mantenimento (a differenza di quanto avviene per il coniuge divorziato laddove il presupposto oggettivo per avere diritto alla pensione di reversibilità, anche in concorrenza parziale con l'eventuale coniuge superstite, è rappresentato dall'attribuzione giudiziale di un assegno divorzile).

E' quanto hanno ribadito i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 7464/2019.

19 Maggio 2019 · Tullio Solinas