Responsabilità patrimoniale dei soci nelle società di capitali

L’estinzione della società di capitali per effetto della volontaria cancellazione dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, in regime di con titolarità o comunione indivisa.

Questo il principio espresso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 10694/16.

Ricordiamo che le società di capitali sono la spa (società per azioni), la sapa (società in accomandita per azioni), la srl (società a responsabilità limitata), la srls (società a responsabilità limitata semplificata).

Nelle società di capitali, i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte: in caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci, i quali rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione.

Un'eccezione a questo principio si verifica con le sapa (società in accomandita per azioni), dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti societari.

In ogni caso, quando il socio firma delle fideiussioni a garanzia di prestiti alla società, il creditore può rivalersi sul patrimonio personale del socio-fideiussore.

28 Maggio 2016 · Lilla De Angelis