Responsabilità per i danni causati a terzi da soggetto maggiorenne infermo di mente ma non interdetto
Se l’autore del danno è persona capace di intendere e di volere al momento del fatto, ove si tratti di minore di età (o di interdetto), il soggetto responsabile del danno causato dal minore o dall’interdetto è individuato in quello che, in ragione del rapporto parentale o in ragione della funzione tutoria è chiamato ad esercitare la sorveglianza sul soggetto minore e a fornirgli una adeguata educazione.
Se invece l’autore del danno è persona incapace di intendere e di volere (sia che si tratti di minore soggetto a responsabilità genitoriale, sia che si tratti di maggiorenne, soggetto o meno a tutela), il codice civile individua nel soggetto tenuto alla sorveglianza il responsabile per il fatto illecito dell’incapace.
I genitori di persona maggiore di età inferma di mente, ma non interdetta, non sono giuridicamente obbligati ad esercitare la sorveglianza sul figlio, né sono di per sé responsabili per i danni da questi provocati a terzi, al di fuori di una loro spontanea assunzione di responsabilità in tal senso.
Queste le linee guida fornite dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 1321/16 in tema di responsabilità ex art. 2047 del codice civile per l’ipotesi del danno provocato da soggetto incapace di intendere e di volere che sia maggiorenne, e di individuazione dei soggetti tenuti a rispondere per l’incapace.