residenza e assegni familiari
Sono una futura mamma, convivente con il proprio compagno che però ha la residenza in altro comune.
Sono una futura mamma, convivente con il proprio compagno che però ha la residenza in altro comune.
Alla nascita del nostro bambino, che verrà riconosciuto anche dal padre, il bambino prenderà la residenza con me e vorrei sapere se il padre rientra nel nostro nucleo familiare anche se ha residenza altrove.
Qualora non fosse così, vorrei sapere se gli assegni familiari spettano solo alla madre o se può percepirli il padre considerato che ha uno stipendio fisso full-time (mentre io sono a tempo determinato e part-time).
Un'ulteriore domanda a riguardo:
alla luce di quanto scritto gli assegni familiari sono proporzionali alle ore lavorate o non dipendono da questo fattore?
Dopo la nascita del bambino il padre non farà parte del nucleo familiare costituito da lei e dal bambino.
Ma, per quel che attiene gli assegni familiari, possono essere richiesti anche per i figli naturali non conviventi.
Gli assegni familiari dipendono dal reddito del nucleo familiare.
Nel caso specifico dal reddito del richiedente.
Assegni familiari – mamma non coniugata con figlio a carico al 100% con residenza in anagrafe presso abitazione dei nonni, di fatto domiciliati entrambi presso altra abitazione provvisoria per motivi di lavoro.
io e mio figlio abbiamo la residenza presso l’abitazione dei nonni ma per motivi di lavoro ho sempre vissuto altrove con lui, il padre naturale non ha mai avuto una convivenza continua per motivi di lavoro e risulta residente presso l’abitazione dei suoi genitori.
Ho presentato richiesta di ANF retroattiva dalla nascita del bambino, in cui ho dichiarato come nucleo familiare me e il bambino, con indicazione del mio reddito da lavoro dipendente. Il papà non ha mai presentato richiesta di assegno né abbiamo mai stipulato accordi di convivenza, in attesa di sistemare la nostra situazione lavorativa e di vita presso una abitazione definitiva con regolare contratto e spostamento di residenza. Chiedo se la richiesta di ANF debba tener conto della residenza condivisa con i miei genitori (che hanno rinunciato alle agevolazioni fiscali per figli a carico) o se il nucleo è effettivamente composto soltanto da me e mio figlio come dichiarato, tenendo conto della mia situazione reddituale.
Il nucleo familiare ai fini dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) non comprende i genitori conviventi del richiedente, nè il compagno non convivente e padre naturale del figlio convivente con il richiedente. Dunque, il nucleo familiare ai fini ANF è correttamente costituito, nella fattispecie, da madre e figlio.
assegni familiari – Buon giorno, tento di essere chiara. Non ho mai richiesto gli assegni perchè non ne conoscevo l’esistenza. Bambino nato ad ottobre 2018, residenza uguale per tutti e tre (io mamma, papà e bambino), ad agosto 2021 cambio la residenza perchè mi separo (non eravamo sposati e non siamo andati per legali), vado io via di casa quindi il bambino ha la residenza con il papà. Il bambino vive al 50-50 da entrambi i genitori. Abbiamo entrambi contratto indeterminato, io guadagno meno. Per richiedere assegno familiare devo far spostare la residenza al bambino da me? il nucleo familiare come si componeva prima di agosto 2020 e dopo agosto 2020 (data del mio cambio di residenza)? a chi conviene richiedere l’assegno? grazie
L’importo dell’assegno per il nucleo familiare è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare (nucleo familiare ANF), del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo familiare.
Il nucleo familiare ANF può essere composto dal richiedente lavoratore o lavoratrice; dal coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia; dal figlio di età inferiore a 18 anni, convivente o meno.
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
In caso di nuclei familiari di genitori separati/divorziati, con affidamento congiunto dei figli, il diritto all’ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con il figlio.
L’assegno per il nucleo familiare costituito dal richiedente e dal proprio figlio è maggiore per il genitore lavoratore dipendente che guadagna meno. Come sopra specificato non è necessario spostare la residenza del bambino.