Attribuzione della pensione di invalidità – per il requisito reddituale conta l’anno da cui decorre la prestazione

Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità deve farsi riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e deve tenersi conto non solo del reddito personale dell'invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore del decreto legge 76/13 (28 giugno 2013), che ha dato rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, a decorrere da quella medesima data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare (compreso il coniuge).

Ed infatti in esito all'entrata in vigore della citata disposizione, dal 28 giugno 2013, si deve ritenere che:

  1. il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sia condizionato oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso di un reddito personale dell'invalido non superiore, per l'anno in corso ad Euro 16.127,30;
  2. la disposizione si applica anche alle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite;
  3. ove l'INPS, anteriormente a tale data, abbia erogato ratei di prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un provvedimento giudiziario, le somme non sono ripetibili a condizione che il reddito personale dell'invalido fosse inferiore al limite annualmente previsto.

Si tratta delle indicazioni fornite, con la sentenza 17867/15, dai giudici della Corte di cassazione in riferimento alle regole per l'attribuzione della pensione di invalidità dopo l'entrata in vigore del decreto legge 76/13.

11 Settembre 2015 · Antonio Scognamiglio