La registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo – Nessuna interferenza fra norme tributarie e civilistiche

La normativa tributaria prevede la registrazione del contratto di locazione: le disposizioni vigenti stabiliscono che sono soggetti a registrazione i contratti di locazione immobiliare, sia se stipulati per iscritto sia se conclusi verbalmente, indipendentemente dall'ammontare del canone, esclusi i contratti di durata non superiore a trenta giorni nell'anno (i quali sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso), nonché i contratti di comodato conclusi per iscritto. La registrazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data dell'atto o dalla sua esecuzione in caso di contratto verbale.

Esiste la possibilità di una registrazione tardiva.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.

Ora, il principio di tendenziale non interferenza tra le regole di diritto tributario e quelle attinenti alla validità civilistica degli atti è stato recepito dalla stesso legislatore tributario nello Statuto dei diritti del contribuente, in base al quale le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto. Il che vuol dire che è esclusa la nullità del contratto a fronte della violazione di una norma tributaria.

Resta, tuttavia, nulla qualsiasi pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione di immobili urbani superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

Sono queste alcuni dei principi giuridici enunciati dai giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza 23601/2017.

14 Ottobre 2017 · Piero Ciottoli