Recupero TFR – Ecco come ottenerlo tramite il Fondo di Garanzia INPS quando l’azienda presso cui lavori presenta domanda di concordato preventivo

E' possibile recuperare il TFR (trattamento di fine rapporto) tramite il fondo di garanzia dell'INPS nel caso in cui la vostra azienda abbia presentato domanda di concordato preventivo.

Quando l'azienda presso cui lavorate manifesta dei segnali di rischio potenziale come pagamenti insoluti, è bene cominciare a drizzare le antenne.

Dunque, se il vostro datore di lavoro ha presentato domanda di concordato preventivo, per evitare il fallimento, come fare per recuperare il TFR?

Innanzitutto, chiariamo che il concordato preventivo è uno strumento di soluzione della crisi d'impresa che si attua attraverso un accordo di natura negoziale tra l'impresa debitrice e i creditori, la cui volontà è espressa per maggioranze di credito, finalizzato al risanamento aziendale e alla ristrutturazione del debito.

In parole povere, il concordato preventivo è la procedura concorsuale, prevista dalla legge fallimentare, grazie alla quale l'imprenditore per evitare il fallimento cerca di trovare un accordo con i creditori.

In quest'ottica, ricordiamo che il nostro ordinamento giuridico ha istituito presso l’Inps il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, il quale è esteso alle ultime tre retribuzioni e anche alla previdenza complementare.

Il Fondo di Garanzia ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest’ultimo, nel pagamento del TFR e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o ai loro eredi.

Il suddetto Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro: quindi nei casi di:

Come accennato, il concordato preventivo costituisce il mezzo offerto al debitore per evitare che su di esso ricada la gravosa procedura fallimentare.

Il Tribunale, sulla base della documentazione fornita dall’imprenditore e della proposta di pagamento almeno parziale dei debiti da questi formulata, emette decreto di omologazione del concordato, ovvero dichiara il fallimento.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologa, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni al concordato preventivo ed entro i 5 anni successivi, il lavoratore può quindi presentare domanda all’INPS di intervento del Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento del TFR non ancora liquidato dal datore.

La domanda in parola deve essere presentata presso la sede Inps del territorio di residenza, previa compilazione di appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie Inps e sul sito internet dell’Inps.

Presentata la domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, l’Inps provvederà al pagamento del TFR spettante in un tempo variabile dai 4 ai 6 mesi circa.

15 Ottobre 2014 · Andrea Ricciardi