Recupero crediti Inps su eredi del pensionato deceduto


Quando l’indebito percepito dal pensionato deceduto risulti conseguente alla omessa o incompleta segnalazione, da parte dell’interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già a conoscenza dell’Istituto, L’INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, senza alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, il che ne consente in ogni caso la recuperabilità.

Ed infatti, i termini di prescrizione decennali del credito decorrono, qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dal pensionato, dalla data della comunicazione stessa.

Vengono ricompresi nel comportamento doloso – oltre ai casi di attività illecita dell’interessato, come tali rilevanti anche in sede penale con conseguente obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria – anche l’indicazione di dati incompleti o l’omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, purché l’omissione non riguardi atti o fatti già noti all’Istituto.

Il dolo va escluso nei casi in cui l’indebita erogazione sia dovuta ad errore dell’Istituto.

7 Ottobre 2008 · Paolo Rastelli

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Stai leggendo Recupero crediti Inps su eredi del pensionato decedutoAutore Paolo Rastelli Articolo pubblicato il giorno 7 Ottobre 2008 Ultima modifica effettuata il giorno 4 Gennaio 2023 Classificato nelle categorie , , , , , , Numero di commenti e domande: 23. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

Commenti e domande

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  • Anonimo 24 Aprile 2021 at 09:53

    salve, sono giuseppe, ho ricevuto una pec da inps con la quale richiedono il rimborso i un indebito di pensione percepito da mio padre dal 2003 al 2013, tengo a precisare che mio padre è deceduto nel dic 2013, ed io non ho mai ricevuto altri avvisi del genere, ora aparte che gli altri eredi non sono stati presi in considerazione, inps mi dice che avevano notificato già la cosa a mio padre per l’interruzione della prescrizione, e iniziato anche il recupero, ora io vorrei sapere se è normale che quella notifica fatta a mio padre abbia valore anche per gli eredi che non ne erano a conoscenza, e di conseguenza se l’inps può ancora pretendere la somma per intero

    • Annapaola Ferri 24 Aprile 2021 at 10:24

      Salve, Giuseppe. I debiti pensionistici dei genitori ricadono sui figli che non abbiano rinunciato all’eredità. Per verificare se l’INPS possa ancora pretendere la restituzione dell’eccedenza di pensione versata a suo padre, sarebbe necessario un accesso agli atti presso la sede territorialmente competente dell’INPS, allo scopo di ottenere copia degli avvisi interruttivi della prescrizione notificati a suo padre. Tuttavia, se il recupero è già iniziato, è evidente che nessuna opposizione alla richiesta è stata presentata nei termini di legge previsti. A questo punto non resta che adempiere.

  • Anonimo 30 Novembre 2020 at 05:09

    il 26 febbraio 2020 viene a mancare mia madre, la quale percepiva pensione di reversibilità in seconde nozze nozze richiesta al Patronato. La pensione regolarmente accreditata in c/c bancario dall’INPS, il quale non teneva conto della prima moglie, quindi l’ente ha continuato ad accreditare tutta la reversibilità per intero a mia madre. Accortasi dell’errore (la prima moglie ha presentato domanda di reversibilità spettante dopo 3 anni dalla dipartita dell ex marito), ha richiesto a mia madre la parte di pensione in eccesso decurtandogli la pensione spettante di importo rata (totale circa 40 mila euro). La domanda è questa: può l’Inps chiederci il dovuto a noi eredi, se si in che misura siamo in tre (2 fratelli e una sorella) , come possiamo fare per evitare questo. grazie Pino

    • Simone di Saintjust 30 Novembre 2020 at 05:40

      Si tratta di un debito di un pensionato verso l’INPS e quindi può esserne richiesta la restituzione ai coeredi: d’altra parte, se non provvede l’INPS la prima moglie di vostro padre potrebbe chiedervi, in qualità di coeredi, la restituzione di quanto percepito in più dalla vostra genitrice. L’indebito di circa 40 mila euro deve essere ripartito in parti uguali fra i coeredi che hanno accettato l’eredità.

      Se vi sono le condizioni, i coeredi (almeno quelli che non convivevano con la defunta), possono rinunciare all’eredità, evitando così l’obbligo di dover rimborsare l’INPS o la prima moglie.

  • Anonimo 12 Dicembre 2018 at 08:18

    Il 24 febbraio 2017 e venuta a mancare mia suocera la quale percepiva una pensione di reversibilità. il primo marzo e stata accreditata la suddetta pensione normalmente sul libretto postale intestato a mia moglie e alla suddetta titolare. Ora al 12/12/2018 l’Inps non ha ancora provveduto a richiedere la suddetta pensione non dovuta. Faccio presente di aver provveduto a presentare l’atto di morte all’ente nei primissimi giorni subito dopo il decesso. Vi chiedo, gentilmente, come mi devo comportare. Ringrazio anticipatamente RINALDO

    • Simone di Saintjust 12 Dicembre 2018 at 09:11

      Se il decesso è stato segnalato all’INPS, sarà l’Istituto a richiedere alla banca, dove il rateo è stato accreditato, la restituzione della somma erogata. Da tener presente che se l’accredito della pensione è stato disposto dall’INPS in una data antecedente o coincidente con quella dell’avvenuto decesso, la pensione non dovrà essere restituita, anche se accreditata in data successiva al decesso.

  • doma59 13 Aprile 2015 at 11:35

    Dopo quanto tempo va in prescrizione, o meglio quanto tempo ho a disposizione per recuperare la somma da me percepita indebitamente dopo il decesso e restituita all’inps, che non mi ha più riaccreditato?
    Come mi devo muovere?
    PS:Il fatto risale a Dicembre 2008

    • Ornella De Bellis 13 Aprile 2015 at 11:54

      La richiesta di pagamento delle rate di pensione poste in pagamento e per errore restituite dagli aventi causa del pensionato deceduto è soggetta a prescrizione decennale a decorrere dal momento in cui è stata effettuata la restituzione non dovuta.

  • consuelo1312 25 Giugno 2013 at 21:09

    Salve, vengo dal Sud Africa. Domando per la mia madre che ha ricevuto una lettera che deve ripagare indietro 5000 euro per il mio padre deceduto (nel 2004). Qualcuno mi ha detto che l’Unione Europea a nuove/altre regole e che non e permesso a recuperare dei debiti INPS del pensionato deceduto se e piu di cinque anni. Questo raggionamente ha validita o no? grazie…

    • Simone di Saintjust 26 Giugno 2013 at 02:56

      La prescrizione per importi non dovuti percepiti dal pensionato è decennale. Sua madre ne risponde se non ha rinunciato all’eredità.

  • MatriX68X 9 Ottobre 2012 at 14:00

    Salve, questa mattina mi è arrivata una raccomandata dall’INPS dove mi si intima, in quanto erede, di pagare una somma, senza dare nessuna spiegazione di cosa si tratti, a nome di mio padre deceduto nel luglio del 2006, quello che non capisco e per quale motivo di quattro figli eredi solo a me è stata inviata la raccomandata con il totale da pagare. Vorrei sapere se è lecito che l’INPS chieda ad un solo erede su quattro il pagamento entro 30 giorni col la minaccia che se non viene pagata provederanno alla riscossione coatta avvalendosi dell’Agente della riscossione. Il mio problema ora è che con due sorelle non mi parlo più dalla morte di mio padre di conseguenza vorrei sapere come mi devo comportare? grazie..

    • Carla Benvenuto 9 Ottobre 2012 at 15:02

      Può trovare un accordo con l’INPS per pagare la quarta parte del dovuto, nell’ipotesi che anche gli altri tre chiamati abbiano accettato l’eredità.

  • emilia 15 Ottobre 2010 at 14:59

    Vorrei precisare che c’è una inessattezza nella risposta relativa al recupero indebiti del pensionato deceduto.
    Il msg. 16556 del 2008 dell’Inps chiarisce, infatti, che non si deve procedere a recupero nel caso di indebiti antecedenti il 1^ gennaio 2001 e non 2006 come da voi indicato. Sarebbe opportuna una rettifica, giusto per evitare a qualcuno di perdere un’eventuale causa contro l’INPS.
    Grazie

    • cocco bill 15 Ottobre 2010 at 15:56

      Grazie Emilia. Se vuole, può venire a trovarci qui. Ne avremmo piacere e potrebbe anche individuare altri errori e/o omissioni.

    • cocco bill 15 Ottobre 2010 at 16:00

      Ho corretto il refuso gent.ma Emilia. E le rinnovo l’invito a venire a trovarci (e semmai a darci una mano) nel forum.

      Di nuovo grazie!

  • cela 20 Agosto 2010 at 13:24

    Buongiorno!
    Miei genitori hanno , ogniuno, un assegno sociale, dal 2003. Mio padre ha anche una pensione estera che è cresciuta dal da 1100 euro/anno nel 2003 a 5100 euro/anno nel 2010. Ogni anno hanno fatto tutti due dichiarazioni di reddito (RED) tramite un CAAF, sempre insieme, seguiti della stessa persona. Nel 2007 ,mia madre ha ricevuto anche 1500 euro di arretrati per l’AS. Adeso , nel 2010 l’INPS chiede con diverse lettere, in dietro quasi 7000 euro a mio padre che non riesce a pagare. Come deve comportarsi? Le mie domande sono : 1) L’INPS può chiedere in dietro i soldi che l’INPS ha calcolato sbagliato, anche se miei genitori hanno sempre fatto le dichiarazioni di reddito? 2) l’INPS può chiedere in dietro delle some riscosse prima di 5 anni fa? Il termine della prescrizione in questi casi è di 5 o 10 anni?
    Grazie

    • cocco bill 20 Agosto 2010 at 18:09

      Ciao Cela, e benvenuta fra le vittime di questa INPS parassita che raschia ormai dal fondo del barile e si compiace degli aumenti delle entrate contributive conseguite succhiando il sangue ai lavoratori e costringendoli a dare “forfait”. Causa ferie del personale esperto, la sua domanda andrebbe inserita in questo forum.

      Tenga anche conto che – a causa del periodo estivo – dovrà pazientare un po’ prima di ottenere risposta dai consulenti.

      A rileggerla presto nel forum.

  • franco 14 Novembre 2009 at 22:19

    14 novembre 2009 Buongiorno sono il fratello di una pensionata inps deceduta il giorno 11 novembre 2009
    Era in una struttura da tre anni e percepiva assegno di accompagnamento che con la pensione veniva trasmessa dall’inps sul cc bancario della deceduta. Personalmente in qualita’ di amministratore di sostegno e curatore vorrei sapere come procedere per evitare spettanze non dovute sia per la pensione sia per la tredicesima sia per l’assegno di accompagnamento.Devo fare subito una autodichiarazione di morte della pensionata all’inps? o quali altre cose? Grazie

    • c0cc0bill 15 Novembre 2009 at 12:24

      In caso di decesso di un soggetto titolare di pensione INPS occorre comunicare l’evento alla Sede INPS tramite autocertificazione e restituire il/i libretto/i di pensione.

      Occorrerà inoltre presentare domanda di pensione di reversibilità per i superstiti familiari aventi diritto e la pensione del defunto è reversibile, oppure domanda di rate maturate e non riscosse negli altri casi.

  • Ruggero 5 Novembre 2009 at 09:20

    E se il pensionato (CHE E’ MORTO SENZA ALCUNA EREDITA’) lascia un debito Inps (ultima rata, essendo autonomo), gli eredi devono pagarlo?

    • c0cc0bill 5 Novembre 2009 at 10:10

      L’erede è sempre tenuto ad ottemperare agli obblighi contratti dal testatore in assenza di atti notarili che attestino la rinuncia all’eredità o l’accettazione dell’eredità con la formula del beneficio di inventario.

      Ovviamente tali atti devono essere stati prodotti nei tempi previsti (alla morte del testatore, alla comunicazione formale di disponibilità dei beni ereditali o entro tre mesi e quaranta giorni nel caso di richiesta di procedura per l’eventuale successiva accettazione secondo la formula del beneficio di inventario).

      In ogni caso, comunque, questi atti non possono essere posteriori alla data di notifica all’erede di obblighi contratti dal testatore.

  • nicola 9 Ottobre 2008 at 21:13

    Salve,
    un pensionato Inps invalido civile con interdizone, è stato truffato dal suo tutore e si ritrovato un debito di 13000 € perchè mentre l’invalido era in una struttura, il suo tutore riscuoteva l’indennità di accompagnamento mensile.
    Dopo che io nuovo tutore ho fatto la guerra per formulare un dilazionamento del debito pagando con una quota cedibile dall’invalidità civile e la stessa inps ha accetato, non appena è stata riconosciuta nuovamente dopo qualche hanno l’indennità di accompagnamento, l’inps si è trattenuti tutti gli arretrati dell’indennità di accompagnamento che l’invalido aveva accumulato mentre attendeva il benificio economico e nello stesso tempo di attesa decurtava la rata d’invalidità civile.
    Fin quando non c’era l’indennità di accompagnamento la rata anadava bene e non appena hanno visto gli arretrati dell’idennità accumulati hanno trattenuti anche quelli.
    Poi parlano di dilazionamento e di quinto dell’invalidità..
    Il Messaggio del 10 settembre 2008, n. 19979 l’Inps ha chiarito che tali sanatorie sono riconosciute a condizione che il pensionato abbia avuto redditi entro determinati tetti fissati dalla legge.Le disposizioni in questione prevedono che il recupero è fatto mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto;
    adesso questa legge non vale più? sugli arretrati maturati non è valida poi invece con le nuove mensilità da riscuotere invece si…
    secondo me la legge la applicano come dicono loro non in base alle disposiozioni previste.

    • Anonimo 22 Novembre 2010 at 20:15

      nicola
      Salve,
      un pensionato Inps invalido civile con interdizone, è stato truffato dal suo tutore e si ritrovato un debito di 13000 € perchè mentre l’invalido era in una struttura, il suo tutore riscuoteva l’indennità di accompagnamento mensile.
      Dopo che io nuovo tutore ho fatto la guerra per formulare un dilazionamento del debito pagando con una quota cedibile dall’invalidità civile e la stessa inps ha accetato, non appena è stata riconosciuta nuovamente dopo qualche hanno l’indennità di accompagnamento, l’inps si è trattenuti tutti gli arretrati dell’indennità di accompagnamento che l’invalido aveva accumulato mentre attendeva il benificio economico e nello stesso tempo di attesa decurtava la rata d’invalidità civile.
      Fin quando non c’era l’indennità di accompagnamento la rata anadava bene e non appena hanno visto gli arretrati dell’idennità accumulati hanno trattenuti anche quelli.
      Poi parlano di dilazionamento e di quinto dell’invalidità..
      Il Messaggio del 10 settembre 2008, n. 19979 l’Inps ha chiarito che tali sanatorie sono riconosciute a condizione che il pensionato abbia avuto redditi entro determinati tetti fissati dalla legge.Le disposizioni in questione prevedono che il recupero è fatto mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto;
      adesso questa legge non vale più? sugli arretrati maturati non è valida poi invece con le nuove mensilità da riscuotere invece si…
      secondo me la legge la applicano come dicono loro non in base alle disposiozioni previste.