Recupero crediti e violenza al debitore – Differenza fra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione

I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria. Nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto.

Tuttavia, l’elevata intensita’ o gravità della violenza o della minaccia non puo’, di per se’, legittimare la qualificazione del fatto come estorsione, dal momento che il legislatore prevede che pure l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere, al pari dell’estorsione, aggravato dall'uso di armi.

Vale il seguente principio di diritto: non ricorre il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, bensi’ quello di estorsione, qualora l’agente, pur esercitando la propria azione intimidatrice per coartare il pagamento di un preteso debito, sia terzo estraneo al rapporto che ha originato il debito. Qualora l’intervento del terzo estraneo sia stato sollecitato dal preteso creditore, quest’ultimo risponde a titolo di concorso morale nel reato di estorsione.

In pratica, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, consistenti nella riscossione di un credito, presuppone che a porre in essere la condotta volta a coartare la volonta’ dell’obbligato sia direttamente la sua controparte.

Non costituisce, infatti, autonoma fattispecie criminosa il fatto del creditore che invoca l’intervento minaccioso o violento di un terzo per ottenere il forzoso adempimento di un debito. In altri termini, non e’ possibile qualificare la condotta del creditore come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e quella del terzo, intervenuto in suo aiuto, come estorsione. Il creditore che chiede a un soggetto, che egli sa essere estraneo a ogni rapporto di dare/avere con la vittima, di minacciare quest’ultima o usarle violenza al fine di costringerla all'adempimento, e’ consapevole della circostanza che l'azione del suo correo non costituisce esercizio, seppure sbagliato, di un diritto. Pertanto, essendone stato l’ideatore, concorre a titolo morale nel delitto di estorsione posto in essere dal terzo estraneo, dovendosi escludere che ricorra la diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone.

Così i giudici della Corte di cassazione, sezione penale, hanno argomentato la sentenza 12302/16.

13 Aprile 2016 · Patrizio Oliva