Recupero di crediti inesigibili – Citazione del debitore presso giudice di pace incompetente per territorio

Recupero di crediti inesigibili - Citazione del debitore presso giudice di pace incompetente per territorio

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) è nuovamente intervenuta a tutela dei consumatori bersagliati da atti di citazione per crediti presumibilmente prescritti o inesistenti. Nella riunione del 30 maggio 2013, infatti, l'Antitrust ha sanzionato con una multa di 50 mila euro l’impresa individuale Consuelo Paravati che, secondo quanto ricostruito dagli uffici, ha inoltrato a molti consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.

Il provvedimento è stato motivato perché l'azienda sanzionata inviava atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace incompetenti, per territorio, allo scopo di intimorire i consumatori e indurli a pagare debiti inesistenti o inesigibili perché prescritti. Si tratta di una pratica considerata aggressiva dal codice del Consumo, perché basata sulla minaccia di promuovere un’azione legale manifestamente temeraria o infondata.

Dall'istruttoria è emerso l'invio sistematico di atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace territorialmente incompetenti, riguardanti consumatori dislocati su tutto il territorio nazionale e, in particolare, in Sicilia. Agli atti di citazione, inviati ai consumatori, non seguiva poi alcuna iscrizione della causa a ruolo: la data indicata come prima udienza utilizzata per fare pressione psicologica sui consumatori, risultava quindi inesistente. Inviando gli atti di citazione,la società di recupero crediti puntava a ottenere che i consumatori, senza verificare la fondatezza della posizione debitoria, provvedessero rapidamente al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario.

La pratica è durata almeno dall'aprile 2012 all'aprile 2013.

Il giudice di pace competente per il recupero crediti giudiziale è quello del consumatore

Il procedimento era stato avviato per verificare il comportamento posto in essere dalla società di recupero crediti, consistente nell'inoltro, a diversi consumatori - al fine di recuperare asseriti crediti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni TIM - di atti di citazione in giudizio - per procedimenti che, pur riportando una presunta data della prima udienza, non vengono iscritti al ruolo - presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del foro territoriale del consumatore.

In particolare, erano pervenute, anche nel corso del procedimento, diverse richieste di intervento, in particolare modo da parte di associazioni di consumatori, volte a rilevare di aver ricevuto, nel corso degli ultimi anni, numerose segnalazioni al riguardo, lamentando il carattere intimidatorio ed aggressivo di tale pratica nel tentativo di recuperare presunti crediti, in realtà prescritti e addirittura inesistenti.

Dalla documentazione acquisita agli atti e, in particolare, dalle segnalazioni pervenute all'Antitrust, è emersa l'ampia diffusione della pratica aggressiva oggetto di contestazione riguardante l'invio sistematico di atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace territorialmente incompetenti, riguardanti consumatori dislocati su tutto il territorio nazionale e, in particolare, in Sicilia.

Inoltre, i crediti vantati dalla società, riguardanti presunte fatture telefoniche per servizi di telefonia della compagnia telefonica TIM, sono risultati meramente asseriti - non risultando, in taluni casi, essere pendente alcun pagamento di fatture con l'operatore telefonico e, in altri, che i consumatori siano mai stati clienti TIM - e prescritti.

Infine, agli atti di citazione inviati ai consumatori non erano stati seguiti da alcuna iscrizione della causa a ruolo e, quindi, la data indicata come "prima udienza" risultava inesistente;

La pratica scorretta di recupero crediti sanzionata dall'Antitrust

La pratica commerciale oggetto di valutazione, finalizzata a recuperare infondati crediti, prescritti, dichiarati acquisiti dalla società di telecomunicazioni TIM, è stata caratterizzata dall'inoltro tramite avvocati, a diversi consumatori, di atti di citazione (con l'indicazione fittizia della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.

La condotta della società di recupero crediti è apparsa idonea, quindi, a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. Gli atti di citazione inoltrati sono risultati idonei a esercitare, infatti, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.

La condotta della società di recupero crediti integra, pertanto, una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo, rubricato "ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento", è considerata aggressiva una pratica basata su "qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata".

15 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano