Recesso dalla fideiussione – Illegittima la clausola che estende la garanzia alle obbligazioni future del debitore principale

Dopo il recesso dall'impegno fideiussorio, il residuo obbligo di garanzia è limitato, entro l'importo massimo della fideiussione a suo tempo convenuto, alle sole obbligazioni già esistenti, con esclusione di quelle non ancora sorte a tale data.

Pertanto, l'estensione della garanzia alle obbligazioni del debitore principale non ancora sorte al momento di efficacia del recesso del garante, seppure entro l'importo massimo della fideiussione a suo tempo convenuto, si pone in contrasto con la previsione del codice civile nella parte in cui dispone che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, in quanto renderebbe nulli gli effetti del recesso.

Così ha stabilito l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 4526/14.

8 Dicembre 2014 · Loredana Pavolini