L’obbligato che non corrisponde l’assegno dovuto ai figli e al coniuge separato o divorziato commette un reato indipendentemente dal fatto che, per effetto dell’omissione, ai beneficiari non vengono comunque a mancare i mezzi di sussistenza

Come sappiamo, l'articolo 570 del codice penale prevede che chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa tranne quando il reato è commesso nei confronti dei minori (nel qual caso si procede con una denuncia): com'è noto la querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.

Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole. La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato e può essere successivamente ritirata.

Dal 6 aprile 2018 è entrato in vigore l'articolo 570 bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) secondo il quale le pene previste dall'articolo 570 si applicano anche al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio è procedibile d'ufficio e quindi con la denuncia: la denuncia, infatti, è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

La condotta sanzionata dall'articolo 570 bis del codice penale, dunque, a differenza di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore della disposizione, non presuppone uno stato di bisogno, nel senso che la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (ovvero la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento) per integrare un reato, a carico dell'obbligato, non deve necessariamente produrre l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari del mantenimento.

6 Aprile 2018 · Marzia Ciunfrini