Ravvedimento operoso esteso anche ai tributi locali
Con l'articolo 10 bis del decreto fiscale 124/2019, convertito dalla legge 157/2019 e collegato alla legge di bilancio 2020 160/2019, dal 25 dicembre 2019 è possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso la totalità delle entrate tributarie, comprese quelle di competenza degli enti locali come Imu, Tari e tasse regionali (bollo auto), indipendentemente dal ritardo rispetto ai termini previsti di versamento del tributo (anche anni).
In pratica, con il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 472/1997) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni: anche se sono iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate al debitore inadempiente.
Il ravvedimento operoso è inibito esclusivamente dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.
La sanzione è pari a:
- 0,1% del tributo dovuto (ravvedimento brevissimo) per ogni giorno di ritardo, se il pagamento avviene entro quindici giorni dalla data in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato;
- 1,5% del tributo dovuto (ravvedimento breve) se il pagamento avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato;
- 1,67% del tributo dovuto se il pagamento avviene dopo il trentesimo ma entro il novantesimo giorno dalla data in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato;
- 3,75% del tributo dovuto se il pagamento avviene dopo il novantesimo giorno ma entro un anno dalla data in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato;
- 4,29% del tributo dovuto se il pagamento avviene dopo un anno ma entro due anni dalla data in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato;
- 5% del tributo dovuto se il pagamento avviene dopo due anni dalla data in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato;
Per un calcolo rapido dell'importo dovuto a seguito di ravvedimento operoso, è possibile utilizzare la risorsa disponibile a questo link.