Ravvedimento operoso esteso anche ai tributi locali


Con l'articolo 10 bis del decreto fiscale 124/2019 è possibile ormai, regolarizzare con il ravvedimento operoso, la totalità delle tributi non versati

Con l'articolo 10 bis del decreto fiscale 124/2019, convertito dalla legge 157/2019 e collegato alla legge di bilancio 2020 160/2019, dal 25 dicembre 2019 è possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso la totalità delle entrate tributarie, comprese quelle di competenza degli enti locali come Imu, Tari e tasse regionali (bollo auto), indipendentemente dal ritardo rispetto ai termini previsti di versamento del tributo (anche anni).

In pratica, con il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 472/1997) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni: anche se sono iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate al debitore inadempiente.

Il ravvedimento operoso è inibito esclusivamente dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.

La sanzione è pari a:

Per un calcolo rapido dell'importo dovuto a seguito di ravvedimento operoso, è possibile utilizzare la risorsa disponibile a questo link.

1 Gennaio 2020 · Giorgio Valli


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