Rateizzazione bollette gas e luce e messa in mora clienti morosi – nuove regole

Bollette luce e gas - nuove regole su rateizzazione e messa in mora

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG) ha previsto, con una delibera approvata nei primi giorni di giugno 2015, la possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas anche dopo la scadenza di pagamento, con un allungamento dei tempi a disposizione, e il rafforzamento delle garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora.

In particolare, la richiesta per ottenere il pagamento a rate ora potrà essere effettuata anche entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura (finora la domanda non poteva essere inviata dopo la scadenza), cioè entro 30 giorni dalla sua emissione, invece dei 20 attuali.

Inoltre, a tutela dei consumatori, la comunicazione di messa in mora sarà obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente procedura di mora, altrimenti non potrà essere richiesta la sospensione della fornitura.

Per i servizi di tutela elettricità e gas viene quindi garantito più tempo per richiedere la rateizzazione, che deve essere obbligatoriamente offerta al cliente in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 settembre 2015 e, naturalmente, si applicano solo ai fornitori di energia che operano nel mercato tutelato e non a quelli che, invece, offrono ai clienti condizioni contrattuali libere, non vincolate dall'AEEG (mercato libero).

Rateizzazione bollette luce e gas - quando è possibile

Il fornitore di energia (luce e gas) è tenuto ad informare il cliente finale della possibilità di rateizzazione, segnalandone la facoltà all’interno della bolletta.

L'obbligo di rateizzazione vale per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, qualora la bolletta contenente i ricalcoli sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati.

Il fornitore di energia, inoltre, è obbligato a concedere la rateizzazione a tutti i clienti per i quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, viene richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.

Anche per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi, deve essere accordata la rateizzazione della bolletta.

Va tuttavia chiarito che il cliente dei servizi di fornitura di luce e gas può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro ed entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta.

Rateizzazione bollette luce e gas - modalità

Le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due.

le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi da quelli di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi.

Il fornitore di energia può richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione. In tal caso, il fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informa il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione.

Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

Bollette luce e gas - Tutele per il cliente nelle procedure di messa in mora

In generale le regole sulla procedura di messa in mora hanno l'obiettivo di evitare la sospensione della fornitura per morosità qualora il cliente non abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento, con riferimento a ciascuna fattura non pagata.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, già dal 2013 ha affinato la regolazione sul tema che stabilisce tempistiche certe, documentate e congrue, sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora, sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso di prolungato inadempimento del cliente.

In particolare, in caso di bollette non pagate, il fornitore non può procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente finale, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l’evidenza, tra gli altri, del termine ultimo entro il quale il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e del termine minimo tra questa scadenza e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura (termine che non potrà essere inferiore a 3 giorni lavorativi calcolati dall’ultimo giorno utile per il pagamento).

La comunicazione, nel caso in cui il fornitore non sia in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata, dovrà essere consegnata al vettore postale entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla sua emissione e dovrà essere garantito dall’emissione un tempo minimo di 20 giorni solari per il pagamento da parte del cliente finale.

Nel caso in cui il venditore prenda a riferimento la data di effettivo invio della raccomandata contenente la costituzione in mora, il termine minimo di pagamento non potrà, invece, essere inferiore a 15 giorni solari decorrenti dall’invio raccomandata stessa.

In caso di mancato rispetto delle regole da parte del fornitore di energia, sono previsti indennizzi automatici per il cliente: 30 euro se la fornitura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 euro se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste.

9 Giugno 2015 · Giovanni Napoletano


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