Rateazione con Agenzia delle entrate – Decadenza e riammissione al beneficio

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Com'è noto, il mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione concordata con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. In pratica il debito dovrà essere saldato con un unico versamento.

Tuttavia, i debitori che nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 (ovvero nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015) sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento (in pratica, la decadenza deve essere intervenuta a causa del mancato integrale versamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva) possono essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

Attenzione: il legislatore ha consentito la riammissione limitatamente al versamento delle imposte dirette e, in particolare, al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP, non anche per le altre tipologie di imposta, come ad esempio l’IVA. Le somme dovute per imposte diverse dalle imposte dirette, pertanto, resteranno estranee al beneficio della riammissione e permarranno gli effetti della decadenza verificatesi.

Come abbiamo accennato, saranno riammessi al pagamento rateale i debitori che entro il 31 maggio 2016 riprendono il versamento della prima delle rate scadute. Per prima rata scaduta deve intendersi la rata dell’originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. Più precisamente, si tratta di quella rata, diversa dalla prima, per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva.

Facciamo un esempio: piano di rateazione in 8 rate, scadenza della 4.a rata al 16 ottobre 2013, la 4.a rata non risulta pagata neppure entro la data di scadenza della 5.a, ovvero entro il 16 gennaio 2014 e pertanto si è verificata la decadenza dal piano rateale. Il debitore inadempiente può essere riammesso alla rateazione se effettua il versamento della 4.a rata entro il 31 maggio 2016. A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando i medesimi codici tributo adoperati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Effettuato il versamento della prima delle rate scadute, il debitore è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate copia della relativa quietanza di pagamento nei dieci giorni successivi. Ricevuta la quietanza di versamento, l'Ufficio competente provvederà alla sospensione della riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo e non ancora riscosse (relative alle imposte dirette e ai connessi interessi e sanzioni). In pratica non potranno essere avviate nuove azioni esecutive.

Infine, l'Ufficio competente ricalcolerà le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati ed elaborerà un nuovo piano rateale da fornire al debitore con il prospetto degli importi da versare.

29 Aprile 2016 · Giorgio Valli