Rateazione della cartella esattoriale » Nuove regole: il beneficio decade con l’omesso pagamento di cinque rate anche non consecutive

A partire dal 22 ottobre 2015, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dal beneficio.

Sono fatti comunque salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di concessione della rateazione.

A seguito della presentazione dell'istanza di rateazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale diniego della stessa e, in caso di accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilita' di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Non può essere concessa la rateazione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis del dpr 602/73, quando, cioè, al contribuente sono state notificate cartelle esattoriali per un ammontare complessivo iscritto a ruolo pari almeno a 10 mila euro ed egli vanta, al contempo, un credito verso la PA di oltre 10 mila euro.

La rateazione delle somme iscritte a ruolo, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
  2. solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Sempre a partire dal 22 ottobre 2015, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate (per le rateazioni concesse entro il 21 ottobre 2015 erano otto), anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Il carico potrà essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione potrà essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e' autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso.

Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

18 Ottobre 2015 · Paolo Rastelli


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