La quietanza liberatoria a seguito di un accordo transattivo a saldo stralcio serve davvero ad ottenere la cancellazione dalle Centrali Rischi o ad abbreviare i tempi di permanenza?

Prima di approfondire l'argomento indicato dal titolo, occorre svolgere alcune preliminari considerazioni sui Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) comunemente e sinteticamente indicati come centrali rischi. In Italia operano fondamentalmente tre soggetti in ambito privato (CRIF, CTC ed Experian Cerved) e uno in ambito pubblico, la Centrale Rischi (CR) gestita da Bankitalia.

Nel prosieguo, non ci interesseremo di altri archivi dei cosiddetti "cattivi pagatori" quali il Registro Informatico dei Protesti (RIP) che raccoglie informazioni afferenti ad assegni e cambiali protestati e la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) in cui confluiscono segnalazioni relative all'emissione di assegni non autorizzati o privi della necessaria copertura, nonché carte di credito (anche revolving) utilizzate in modo irregolare (sostanzialmente lasciando importi in rosso non successivamente coperti).

Limitatamente agli obiettivi di questo articolo possiamo dire che la Centrale Rischi della Banca d'Italia (CR) registra informazioni su prestiti di importo pari o superiori a 30 mila euro, erogati da banche e finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia. Per i creditori è nata dunque l'esigenza di organizzare sistemi informativi sull'indebitamento della clientela in riferimento a prestiti di importo inferiore alla soglia dei trentamila euro, che potessero offrire una valutazione complessiva del merito creditizio (credit score o rischio di credito) del singolo debitore, o, comunque, della sua affidabilità e puntualità nei pagamenti: sono nate così società quali CRIF, CTC ed Experian Cerved.

Tuttavia, mentre tutte le banche e le finanziarie, autorizzate ad operare in ambito nazionale, sono obbligate, per legge, a segnalare alla CR Bankitalia eventuali sofferenze che si verificassero in relazione ai prestiti erogati di importo pari o superiore ai 30 mila euro, per importi minori a tale soglia, le segnalazioni nei SIC privati (CRIF, CTC ed Experian Cerved) sono regolate dalla volontaria partecipazione dello specifico creditore ad un determinato sistema di informazioni creditizie.

In altre parole, se il debitore Pinco Pallino ottiene un prestito di importo inferiore ai 30 mila euro dal creditore ALFA e poi non risulta regolare nel pagamento delle rate di rimborso, il suo nominativo verrà censito nella centrale rischi denominata BETA se, e solo se, il creditore ALFA partecipa al sistema di informazioni creditizie gestito da BETA, ovvero solo qualora ALFA abbia stipulato con BETA un contratto oneroso che lo obbliga a segnalare tutti gli eventi storici del finanziamento concesso a Pinco Pallino, acquisendo, come contropartita, la facoltà di accedere alla globalità delle informazioni raccolte nel data base gestito da BETA.

Ne discende inevitabilmente che, se BETA cede il proprio credito a GAMMA e quest'ultimo non è un soggetto vigilato dalla Banca d'Italia e/o non partecipa ad un SIC privato quale CRIF, CTC o Experian, GAMMA non avrà alcuna possibilità di effettuare o rinnovare segnalazioni di inadempimento del debitore censito nei sistemi di informazioni creditizie.

Insomma, vogliamo dire che, quasi mai, le società di recupero crediti hanno la possibilità di segnalare nei sistemi di informazioni creditizie sofferenze relative alle posizioni dei debitori ceduti, a meno che non si tratti di una banca o finanziaria che abbia deciso di svolgere attività anche nel settore dei Non Performance Loans (NPL) cioè dei crediti deteriorati.

Ora, come tutti sappiamo, da tempo l'Autorità per la protezione dei dati personali ha regolato la permanenza, nei sistemi di informazioni creditizie, delle posizioni relative agli inadempimenti dei debitori: attualmente, per morosità non sanata, i dati del debitore censito possono permanere negli archivi elettronici non oltre tre anni dalla data di scadenza contrattuale del rapporto (data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento) o dalla data in cui è stato effettuato il rinnovo della segnalazione (aggiornamento successivo ad un invito non accolto di rimborso e/o ad una comunicazione di messa in mora; aggiornamento con rettifica al debito residuo del credito originario, dopo un accordo transattivo di rimborso parziale; aggiornamento per recepire l'integrale rientro dall'esposizione debitoria).

Concludendo, se il credito è stato ceduto dalla banca o dalla finanziaria originarie, la quietanza liberatoria rilasciata dalla società cessionaria può avere la sola esclusiva funzione di attestare l'avvenuto pagamento del debito, a fronte di una sempre possibile duplicazione della pretesa, sia essa riconducibile ad errore oppure alla evenienza (non infrequente) di cessione di una medesima posizione a più acquirenti (tutela da future pretese).

Ma, la quietanza liberatoria rilasciata dalla società di recupero crediti non servirà per interagire con i gestori delle centrali rischi allo scopo di ottenere la cancellazione della posizione censita in centrale rischi, dal momento che la cancellazione è automatica dopo tre anni dalla segnalazione effettuata dal creditore originario e considerato che la quasi totalità delle società di recupero crediti non può alimentare, con proprie segnalazioni, i sistemi di informazioni creditizie (nel qual caso, paradossalmente, i tempi di cancellazione della posizione si allungherebbero).

Se, invece, il credito non è stato ceduto, allora potrà essere utile, dopo il perfezionamento di un accordo a saldo stralcio, conservare la quietanza liberatoria anche ai fini di un eventuale contenzioso con il gestore della centrale rischi: accade sempre più spesso, infatti, che il creditore aggiorni la segnalazione rettificando l'importo originariamente dovuto a quello residuo. In questo caso, la posizione verrà comunque cancellata decorsi i tre anni dall'ultimo aggiornamento, ma nel frattempo, ad un eventuale altro soggetto, partecipante allo stesso sistema di informazioni creditizie, verrebbe fornito un report in cui risulta la debenza del credito residuo. Non si tratta di un dettaglio irrilevante: può darsi, infatti, che il debitore che abbia regolarizzato la propria posizione con un accordo transattivo a saldo stralcio voglia di nuovo accedere al circuito del credito e che trovi una banca, o una finanziaria, disposta anche a concederglielo, stendendo un velo pietoso sul suo passato di cattivo pagatore, purché non emergano, dalle ispezioni nei SIC, situazioni in sospeso. In uno scenario come quello appena descritto, il debitore può esibire la quietanza liberatoria al gestore del sistema di informazioni creditizie esigendo l'immediata rettifica della posizione (nessun sospeso) purché, al tempo del perfezionamento dell'accorso a saldo stralcio con il precedente creditore, il debitore aveva avuto l'accortezza di includere nella quietanza liberatoria il richiamo all'articolo 1236 del codice civile, con una dichiarazione di remissione del debito o, il che è lo stesso, di rinuncia al debito residuo.

In un simile contesto potrebbe dimostrarsi utile anche la quietanza liberatoria rilasciata da una società di recupero crediti, dunque per una posizione ceduta, allo scopo di dimostrare - all'eventuale creditore disponibile ad erogare un nuovo prestito pur consapevole delle risultanze negative emerse dalle ispezioni effettuate nelle centrali rischi - che, comunque, le sofferenze censite sono state sanate, anche se in ritardo.

Tuttavia, certamente la quietanza liberatoria non appare fruibile per la cancellazione della propria posizione debitoria dai sistemi di informazioni creditizie.

11 Novembre 2017 · Ludmilla Karadzic


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2 risposte a “La quietanza liberatoria a seguito di un accordo transattivo a saldo stralcio serve davvero ad ottenere la cancellazione dalle Centrali Rischi o ad abbreviare i tempi di permanenza?”

  1. Anonimo ha detto:

    Posso richiedere un saldo a stralcio rateizzato ?

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