Quando il socio accomandante di una sas rischia di rispondere illimitatamente dei debiti societari

Com'è noto, nelle società in accomandita semplice diverso è il regime di responsabilità verso i terzi che caratterizza le distinte categorie dei soci: gli accomandatari, ai quali è riservato il potere di amministrare la società, che rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali; gli accomandanti, esclusi dalla amministrazione, che rischiano nei limiti della quota conferita.

L'articolo 2320 del codice civile disciplina le attività delle quali è fatto divieto al socio accomandante, individuate nel compimento di atti di amministrazione, trattazione o conclusione di affari in nome della società.

Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione, intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, (non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società.

Si tratta del principio giuridico enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11250/16.

2 Giugno 2016 · Annapaola Ferri