Quando si litiga fra eredi

Come noto, è ben possibile che - in forza del testamento, oppure, in assenza di un valido testamento, per legge - le persone chiamate ad una eredità siano più di una. Ed è parimenti noto che, se almeno due di esse accettano l’eredità - espressamente o anche solo implicitamente (è il caso del chiamato all’eredità che si trova in possesso di beni ereditari e che si comporta come se fossero suoi) – ciascuna acquista la qualità di erede determinando rispetto ai beni ereditari una situazione di comunione ereditaria.

Ebbene, tale situazione nella prassi è fonte di un contenzioso forte e cospicuo: è, infatti, tutt’altro che infrequente che fra coeredi sorgano liti in merito a chi sia effettivamente erede, a quali siano le quote di eredità spettanti a ciascuno, e, soprattutto, a come dividere l’eredità. Ciò premesso, il legislatore è recentemente intervenuto (decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) al fine di introdurre meccanismi nuovi volti a facilitare la soluzione di tale tipo di controversie al di fuori delle aule dei Tribunali.

Il primo di tali rimedi è quello della mediazione preventiva che è stata prevista come obbligatoria, appunto, anche in tema di divisioni. Attualmente, dunque, se sorge fra eredi una controversia in merito alla divisione dell’eredità, questi non possono iniziare una causa in Tribunale prima di aver quanto meno tentato una mediazione presso uno degli organismi accreditati a tali fini presso il Ministero di Giustizia.

In sostanza, quindi, i coeredi sono obbligati a tentare di trovare un accordo avvalendosi dell’aiuto di un mediatore professionista, ovvero di un soggetto terzo cui è assegnato il compito esclusivo di facilitare il dialogo fra le parti, senza poter in alcun modo imporre loro alcunché. Ma soprattutto, il legislatore ha introdotto il rimedio della “divisione a domanda congiunta” (art. 791-bis c.p.c.).

I coeredi che siano tutti d’accordo nel non sollevare questioni pregiudiziali di diritto (in merito a chi possa ritenersi erede, a quali siano le quote ereditarie spettanti a ciascuno, etc.) e che concordemente vogliono addivenire alla divisione dell’eredità con minor dispendio di soldi e di tempo, possono chiedere congiuntamente al Tribunale competente di nominare un professionista (un notaio o un avvocato) cui delegare tutte le operazioni relative alla divisione, e, in particolare, la predisposizione di un progetto di divisione, o la disposizione della vendita dei beni non comodamente divisibili.

Entrambi i rimedi di cui sopra saranno evidentemente efficaci solo nel caso di accordo fra tutti i coeredi. Pertanto, ove anche solo uno dei coeredi si sottragga, a torto o a ragione, dall'accordo, non rimarrà altra via se non quella giudiziale purtroppo notoriamente più lunga, costosa ed aleatoria.

di Giacomo Guerrini

19 Febbraio 2015 · Ornella De Bellis