Talvolta anche il pedone investito ha torto

Secondo il codice civile, il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose derivanti dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Opera dunque una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo per i danni provocati a persone o a cose, che viene esclusa solo quando risulti provato che non vi era, da parte del conducente, alcuna possibilità di prevenire l'evento.

Tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.

Nel caso specifico, passato al vaglio della Corte di cassazione con l'ordinanza 20307/14, il pedone aveva tagliato la sede stradale in senso diagonale, sbucando improvvisamente davanti alla macchina dell'imputato e, per di più, aveva intrapreso l'attraversamento della corsia percorsa dall'autovettura a 50 metri da un passaggio pedonale.

29 Settembre 2014 · Giuseppe Pennuto