Quando il pignoramento di stipendi e pensioni è effettuato direttamente da Equitalia

Le somme dovute a titolo di pensione, di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Resta ferma la misura di un quinto, se le somme dovute a titolo di pensione, di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

Per quanto riguarda in particolare le pensioni, l'importo al netto della quota pignorata non può essere inferiore al minimo vitale.

Nel caso di accredito delle somme sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

L'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente ad Equitalia, fino a concorrenza del credito per cui si procede e nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento.

L'atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti di Equitalia non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione.

2 Settembre 2013 · Carla Benvenuto