Provvedimenti fiscali – Rateazione con Agenzia delle Entrate e riduzione aggio per Equitalia

Nell'ambito delle deleghe fiscali conferite al governo dalla legge 23/14, sono stati approvati, con il decreto 83/15, numerosi ed importanti provvedimenti in materia di accertamento con adesione, accertamento esecutivo, rateazione ed aggio per il concessionario della riscossione.

Rateazione con l'Agenzia delle entrate

Per quanto attiene i piani di rientro rateali concordati con l'Agenzia delle entrate viene introdotto il principio del ‘lieve inadempimento’, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.

000 euro.

Accertamento con adesione

In caso di definizione concordata dell’accertamento (accertamento con adesione) il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.

Avviso di accertamento esecutivo

L’avviso di accertamento diventa esecutivo. Viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la posta elettronica, oltre che la semplice raccomandata, per comunicare al contribuente l’affidamento delle somme da parte dell’ente creditore all’agente della riscossione.

Rateazione con agente della riscossione

Viene espressamente stabilito che l’agente della riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a 50 mila euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.

Riduzione aggio per agente della riscossione

L’aggio per i concessionari della riscossione è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono commisurati agli effettivi costi del servizio e che comunque non possono superare il 6% del riscosso (oggi l’aggio è all’8%).

27 Giugno 2015 · Giorgio Valli