Protesto su assegni che erano stati pagati pagati tardivamente

Protesto assegni - Ho pagato tardivamente e scopro di essere stato protestato comunque

Tra il 2005 e il 2006 mi sono stati protestati 3 assegni, ho fatto le relative quietanze entro 60 gg, non conoscendo la procedura, sono andato in banca per mostrare il pagamento e per chiedere sul da farsi.

L'impiegato mi disse, non si preoccupi comunichiamo noi il pagamento, dicendomi che gli assegni restavano a loro in banca.

Ho scoperto dopo anni di essere rimasto protestato, loro mi chiusero il conto, ho conservato le fotocopie delle liberatorie, cosa posso fare per far valere i miei diritti?

Il protesto viene levato il giorno successivo alla presentazione allo sportello di un assegno senza fondi di copertura

L’aver corrisposto l’importo dell'assegno entro i 60 gg previsti dalla procedura di preavviso di revoca, unitamente alla penale ed alle spese per il protesto o per la constatazione equivalente (pagamento tardivo) ci evita due delle tre conseguenze cui va incontro chi emette assegni senza copertura:

  1. non ci verranno irrogate le sanzioni amministrative stabilite dalla legge numero 386/1990 e successive modificazioni; esse possono consistere anche nel divieto di emettere assegni per un tempo variabile dai due ai cinque anni;
  2. il nostro nominativo non verrà segnalato e iscritto dalla Banca d'Italia al CAI (Centrale Allarme Interbancaria) che è un altro elenco di “cattivi pagatori”, con la conseguenza di non poter emettere assegni per almeno sei mesi (revoca di sistema);

Non ci è invece risparmiata la terza “punizione”: il nostro nominativo resterà comunque iscritto nel Pubblico Registro dei Protestati.

Dunque: quella dell'impiegato di banca era una promessa che non poteva essere mantenuta. Il protesto viene levato il giorno successivo alla presentazione allo sportello di un assegno senza fondi di copertura. Per cancellarlo occorre attendere cinque anni, oppure chiedere la riabilitazione al Tribunale decorso comunque un anno dal pagamento tardivo.

Con il protesto, anche in presenza di pagamento tardivo, viene a cadere il reciproco rapporto di fiducia che deve esistere fra banca e correntista. E, dunque, la banca è legittimata a chiudere qualsiasi rapporto con il soggetto protestato.

Purtroppo, nel caso specifico, non ci sono diritti da far valere. Mi spiace.

12 Ottobre 2012 · Genny Manfredi