Protesto legittimo per l’amministratore che non specifica di avere agito per il condominio

E' valido il protesto nei confronti dell'amministratore condominiale, come persona fisica, che, nell'emettere un assegno scoperto, non ha specificato di avere agito per conto del condominio.

Infatti, è legittimo il protesto emesso nei confronti dell'ex amministratore che emette un assegno senza specificare la spendita della qualità di legale rappresentante del condominio laddove il conto risulta privo di provvista.

Questo, riassunto brevemente, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 25371/13.

Commenti sulla sentenza per il protesto all'amministratore condominiale

E' legittimo il protesto emesso nei confronti dell'ex amministratore condominiale che emette un assegno scoperto senza specificare che opera come legale rappresentante del condominio.

Infatti, la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione è a carico di chi lo abbia sottoscritto.

A parere degli Ermellini, pertanto, Il protesto va sollevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza.

16 Dicembre 2013 · Carla Benvenuto