Protesto di un assegno segnalato come rubato presentato al pagamento con firma di traenza non conforme a quella depositata

In tema di protesto di assegno bancario segnalato come rubato e presentato per il pagamento, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso da! titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver sottoscritto l'assegno (e non a nome del titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto).

Ciò in conformità, peraltro, all'articolo 4 della circolare 838/C del 3 maggio 1955 del Ministero dell'industria e del commercio recante istruzioni per l'uniforme applicazione della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, non essendovi neppure interesse a conoscere il nome dei titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto, né la sua solvibilità, in quanto egli non è formalmente obbligato per la relativa somma.

Queste le indicazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 18083/2016.

20 Settembre 2016 · Simonetta Folliero