Protesto di un assegno in caso di smarrimento o furto del libretto – Per evitarlo non basta la denuncia

La mera denuncia di smarrimento o di sottrazione del titolo non integra di per sé l’accertamento della falsità o della inefficacia dello stesso.

Anche in ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo, pertanto, la normativa impone la levata del protesto: non è sufficiente, infatti, una denuncia ad autorizzare la banca ad omettere la levata, posto che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista.

In particolare, il protesto va levato con codice 35 (Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen) a carico del correntista.

Quello appena enunciato è il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 11557/2019.

E' pur vero che in tema di protesto di assegno bancario segnalato come rubato o smarrito e presentato per il pagamento, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso da! titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver sottoscritto l'assegno (e non a nome del titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto) (Corte di cassazione sentenza 18083/2016).

Ma è anche vero che se la firma non consente di identificare un soggetto diverso dal correntista, è al correntista che deve essere imputato il protesto. Il codice di protesto 35 viene utilizzato, appunto, per indicare che l'assegno è stato denunciato come smarrito o rubato e che reca una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen.

Va ricordato che, sebbene in molti ambienti non si distingue tra il protesto elevato per insufficienza di fondi ed il protesto elevato per causali quali "assegno denunciato smarrito o rubato" oppure "assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen" ovvero per motivi che segnalano incidenti afferenti al titolo in sé, e che pertanto nulla hanno a che spartire con la reputazione di buon pagatore, tuttavia si deve considerare che i meccanismi del diritto cartolare non possono essere disattesi solo perché si sospetta che qualcuno non li conosca o non li capisca.

Morale della favola: se il correntista smarrisce o subisce il furto di un modulo di assegno, denuncia l'evento, e l'assegno viene poi presentato allo sportello per il pagamento, anche con firma evidentemente contraffatta e non conforme a quella depositata (specimen) al momento in cui si instaura il rapporto di conto corrente, il correntista si ritrova censito nel Registro Informatico dei Protesti (RIP), seppur con una causale la cui descrizione specifica che non si tratta di protesto per emissione di assegno senza copertura.

4 Maggio 2019 · Simonetta Folliero