La proprietà esclusiva delle parti comuni di un edificio condominiale può essere provata solo dal contratto di compravendita stipulato con il costruttore

Per vincere la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell'edificio condominiale non sono sufficienti il frazionamento, accatastamento, e la relativa trascrizione, eseguiti a domanda del venditore costruttore, della parte dell'edificio in questione, trattandosi di atto unilaterale di per sé inidoneo a sottrarre il bene alla comunione condominiale, dovendosi riconoscere tale effetto solo al contratto di compravendita.

Per tutelare la proprietà di un bene classificato dal Codice civile come ricompreso fra le parti comuni del condominio, non è necessario che il Condominio dimostri la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova.

Questo, in sintesi, il convincimento dei giudici della Corte di cassazione che emerge dalla sentenza 15929/15.

30 Luglio 2015 · Loredana Pavolini