Procedura di notifica al defunto degli atti impositivi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, all'articolo 65, comma 2, prevede che gli eredi debbano comunicare (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

La comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius.

A completamento della disciplina normativa sul punto, il medesimo articolo 65, comma 4, stabilisce che la notifica degli atti intestati al defunto può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione.

Pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto, quando la comunicazione di cui all’articolo 65, comma 2, non sia stata effettuata; individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.

Al fine di evitare la notifica impersonale e collettiva di cui al DPR 600/1973, articolo 65, comma 4, non può prescindersi dalla rituale comunicazione, la quale non potrebbe essere sostituita nè dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi presentata dall'erede, nè da quelle inserite nella dichiarazione di successione. In particolare, la notifica collettiva e impersonale è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall'apertura della successione.

Ricapitolando, se la comunicazione degli eredi non è stata effettuata, gli atti intestati al defunto, essendo l’Amministrazione comunque a conoscenza della morte del contribuente, possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la predetta comunicazione.

Se l'atto viene notificato impersonalmente e collettivamente presso il domicilio di uno solo degli eredi, senza peraltro che sia stato provato che l’atto sia stato notificato agli altri eredi, ciò è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica.

Questi i principi, in tema di notifica degli atti impositivi al contribuente defunto, ribaditi dalla Corte di cassazione con la sentenza 15437/2019.

24 Agosto 2019 · Paolo Rastelli