Il principio di proporzionalità della garanzia fideiussoria
La norma ha la funzione di mantenere, nel corso del finanziamento, un rapporto di adeguata proporzionalità tra il valore dell'ipoteca e la somma dovuta
Una volta che sia stata prestata garanzia in favore del debitore principale, se nel corso del rapporto e alla luce di eventi sopravvenuti (come, ad esempio, la parziale estinzione anticipata del debito) deve trovare applicazione il principio di proporzionalità delle garanzie rispetto all'entità del debito residuo.
Il Testo Unico Bancario già sancisce il diritto dei debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, ad una riduzione proporzionale della somma iscritta e ad ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando risulti che i rimanenti beni vincolati "costituiscono una garanzia sufficiente" alla copertura del debito residuo.
La norma appena indicata ha la funzione di mantenere, nel corso del finanziamento, un rapporto di adeguata proporzionalità tra il valore e l'estensione dell'ipoteca, da un lato, e la somma dovuta, dall'altro.
Il principio in questione è stato talora invocato, nella giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, anche con riferimento a casi rispetto ai quali la condotta della banca è stata ritenuta meritevole di censura, per avere essa ecceduto nel pretendere la costituzione di garanzie da parte del cliente e la censura è stata, appunto, motivata sulla base dell'esistenza di un principio generale di proporzionalità delle garanzie creditorie rispetto all'entità del debito a cui si accede.
Dell'applicabilità del principio di proporzionalità, anche all'importo garantito da fideiussione, si è fatto interprete l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 524/14.