Prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni per la responsabilità civile auto » le banche dati dei sinistri, dei testimoni e dei danneggiati

Bisogna sempre tener presente che le truffe ai danni delle compagnie operanti nel settore assicurativo per la responsabilità civile auto si riverberano poi sui costi che il consumatore è costretto a corrispondere per una polizza. Solo per fare un esempio, per un neopatentato napoletano il premio RC auto può andare da 1356 a 3909 euro, vale a dire, prendendo a riferimento il costo più basso, almeno settecento euro in più rispetto a un giovane automobilista che vive a Berlino o a Monaco di Baviera.

Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, il Codice delle assicurazioni private prevede l'istituzione, presso l'IVASS, di una banca dati dei sinistri e due banche dati denominate anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati.

Finalmente, l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle ASSicurazioni), in ossequio alla normativa vigente ha adottato, con provvedimento del primo giugno 2016, il Regolamento per raccogliere, in archivi elettronici, i dati dei sinistri relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia, nonché i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri, al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

I dati per l'alimentazione delle banche dati saranno comunicati all'IVASS, dal momento in cui perviene la richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte dell'impresa di assicurazione italiana che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento diretto o che gestisce la procedura di liquidazione a seguito della richiesta di risarcimento del danneggiato.

I dati da comunicare riguardano gli elementi identificativi del sinistro, dei testimoni del sinistro, dei danneggiati dal sinistro, dei contraenti, dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, dei professionisti incaricati in relazione al sinistro, delle carrozzerie o autofficine di riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro nonché delle autorità e dei presidi di pronto soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro.

Saranno inoltre inseriti negli archivi elettronici gli elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari, le informazioni, in caso di danni alle cose, sulle parti danneggiate, nonché, in caso di danni alle persone, sulle sedi delle lesioni o sull'eventuale decesso.

I dati resteranno nelle banche dati per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro. Decorso tale termine, i dati relativi a ciascun sinistro definito saranno estratti dalle banche dati e riversati su altro supporto informatico gestito dall'IVASS e dall'Istituto comunicati esclusivamente per esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati. Decorsi dieci anni dalla data di definizione di ciascun sinistro, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri, verranno cancellati.

17 Giugno 2016 · Giovanni Napoletano