Prestiti non rimborsati – Evoluzione e permanenza della posizione debitoria non regolarizzata censita in centrali rischi pubbliche e private

Centrale Rischi pubblica CR della Banca d'Italia

Banche e finanziarie, soggetti a vigilanza della Banca d'Italia, sono obbligati, per legge, a comunicare mensilmente alla Centrale Rischi CR il totale dei crediti verso i propri clienti: si tratta dei crediti pari o superiori a 30 mila euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo.

Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito). La classificazione a sofferenza è il risultato dell'autonoma valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario.

L'appostazione a sofferenza della posizione debitoria confluisce quindi in CR Bankitalia qualsiasi sia l'importo del credito.

Gli intermediari (banche e finanziarie) possono consultare le informazioni della Centrale dei Rischi al massimo per gli ultimi 36 mesi dalla data di ultimo aggiornamento della posizione inserita.

I responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi sono le banche e le società finanziarie; eventuali contestazioni o richieste di correzione dei dati raccolti in CR devono essere rivolte al creditore segnalante. Banche e società finanziarie sono tenute a cancellare e correggere le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile.

La posizione relativa ad un debito di importo superiore a 30 mila euro aggiornato successivamente può permanere visibile (non oscurato), benché relativamente all'ultima finestra mobile triennale, per un tempo indeterminato. L'aggiornamento della posizione può riguardare la durata del piano di rimborso concordato contrattualmente (credito scaduto), la presunta capacità di rimborso (credito a sofferenza), il passaggio a perdita, la cessione del credito, oppure l'intervenuta regolarizzazione in ritardo, parziale o integrale, del rimborso.

Solo dopo il passaggio a perdita del credito, al netto di quanto realizzato con la cessione a terzi, o il rimborso parziale dopo la scadenza del piano di ammortamento con rinuncia al residuo ex articolo 1236 del codice civile, o il il rimborso integrale dopo la scadenza del piano di ammortamento, la posizione non potrà più essere aggiornata e non sarà più visibile a banche e finanziarie decorsi i tre anni dalla data di ultimo aggiornamento: la posizione verrà oscurata (i dati non vengono, in realtà, mai cancellati).

Per quanto riguarda la cessione a terzi, in genere la società cessionaria che ha acquisito il credito non può continuare ad aggiornare (nel bene o nel male) la posizione presente in CR a meno che non si tratti di soggetto sottoposto a vigilanza da parte di Banca d'Italia e dunque obbligata a segnalare in CR l'evoluzione della vicenda debitoria.

Centrali Rischi private

Banche e società di intermediazione finanziaria possono anche partecipare volontariamente ad un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) privato, quale è, ad esempio, EURISC gestito da CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria). Abbiamo citato la centrale rischi più nota, ma ce ne sono altre fra cui ricordiamo CTC (Consorzio per la Tutela del Credito), Assilea (specializzata nei contrattti di leasing), Cerved, Experian. Ad un SIC privato possono partecipare anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza da parte di Banca d'Italia ed inoltre in un SIC privato possono essere monitorate posizioni debitorie relative a qualsiasi importo (anche vile di poche centinaia di euro). Anche in un SIC privato la posizione debitoria può essere rilevata ed aggiornata dal cessionario, se aderente.

Tuttavia il sistema SIC delle centrali rischi private è regolato dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, sottoscritto dall'Autorità Garante per la tutela dei dati personali (più nota semplicemente come Garante per la privacy) e dalle principali associazioni di consumatori. Alla luce delle numerose istanze (reclami, richieste di parere e ricorsi) pervenute nel tempo, l'Autorità per la protezione dei dati personali ha inteso fornire, con il provvedimento interpretativo 438/2017, chiarimenti e indicazioni di carattere generale su talune disposizioni particolarmente controverse del codice di deontologia e di buona condotta, stabilendo che - questo il fatto rilevante che differenzia l'oscuramento delle posizioni in un SIC privato rispetto a quanto accade in CR Bankitalia) - il termine temporale massimo di visualizzazione della posizione debitoria non regolarizzata (tre anni decorrenti dalla scadenza del contratto di finanziamento) non può mai superare, anche per eventuali reiterate segnalazioni sullo stesso rapporto di credito (credito ceduto ad cessionario aderente al SIC o prestito rimborsato parzialmente), i cinque anni. Limite che non è previsto per la CR Bankitalia, fermo restando che, sia per i SIC privati che per la centrale rischi pubblica, la finestra temporale mobile è sempre triennale. Volendo sintetizzare, possiamo dire che la finestra triennale mobile può spostarsi in CR Bankitalia oltre il quinquennio, cosa, invece, che non può accadere per un SIC privato, laddove il limite superiore di scorrimento è fissato in cinque anni dalla scadenza del contratto di prestito (cosiddetto diritto all'oblio).

In pratica, il Garante della privacy ha ritenuto che Infatti, se, da un lato, si vuole evitare che il termine di trentasei mesi dalla prevista cessazione degli effetti del rapporto contrattuale comporti automaticamente l'oscuramento di informazioni relative a inadempimenti non (ancora) regolarizzati, dall'altro la genericità del testo che, a tal fine, considera rilevanti una pluralità di accadimenti (leggasi reiterate segnalazioni) rischia di rendere difficilmente determinabile ex ante il momento in cui i dati personali verranno oscurati, con conseguente incertezza per gli interessati e per gli operatori del settore.

Di seguito i tempi di visualizzazione delle informazioni relative ai pagamenti e alle richieste di prestito nelle centrali rischi private (SIC) così come sono stati definiti dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, sottoscritto dall'Autorità Garante per la tutela dei dati personali (più nota semplicemente come Garante per la privacy) e dalle principali associazioni di consumatori.

tempi massimi di permanenza in Crif

27 Luglio 2019 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

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2 risposte a “Prestiti non rimborsati – Evoluzione e permanenza della posizione debitoria non regolarizzata censita in centrali rischi pubbliche e private”

  1. Anonimo ha detto:

    Descrizione del problema: Un credito segnalato in centrale rischi della Banca d’Italia, viene ceduto da un intermediario e quindi passato a perdita. Il cedente interrompe la segnalazione. Il cessionario che aderisce al sistema bancario, riprenderá a segnalare il credito acquisito solo per il mese in cui c’è stata la cessione oppure mensilmente praticamente all’infinito?Ci sono dei limiti temporali?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      L’intermediario cessionario vigilato da Banca d’Italia è obbligato a segnalare mensilmente il credito in sofferenza fino al momento in cui ne dichiarerà a perdita fiscale l’intero importo, sarà intervenuta la prescrizione decennale o cederà a sua volta la posizione ad altro soggetto del settore NPL (Non Performing Loans). Se quest’ultimo non è anche un intermediario vigilato da Banca d’Italia, la posizione censita nella Centrale Rischi rimarrà visibile per tre anni dall’ultima segnalazione mensile.

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