Cartella esattoriale non impugnata – La prescrizione breve del tributo si converte nel termine decennale solo in presenza di sentenza definitiva

Il Codice civile (articolo 2953) stabilisce che i diritti per i quali la legge prevede una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irrevocabilità del credito, ma non determina la`conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.

Il principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

In particolare, in riferimento ad una cartella esattoriale originata dall'omesso o insufficiente pagamento della tassa automobilistica, la mancata impugnazione della stessa non determina la conversione del termine di prescrizione triennale (articolo 5 comma 51 del decreto legge 953/1982) nel termine ordinario di prescrizione decennale.

Si tratta di un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità e ribadito dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 20425/2017.

7 Settembre 2017 · Paolo Rastelli