La prescrizione della tassa automobilistica (bollo auto) e del titolo esattoriale conseguente a omesso o insufficiente versamento
La tassa automobilistica (bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Quindi ad esempio, se il pagamento del bollo auto relativo al 2013 doveve essere effettuato entro il 31 gennaio 2014, la prescrizione del diritto della Pubblica Amministrazione a richiedere il pagamento della tassa automobilistica interviene il 31 dicembre 2017. Dopo questo periodo, la pretesa tributaria si è estinta e non potrà più essere richiesta (articolo 5, commi 39 e 40, decreto legge 953/1982).
Qualora venisse notificata una cartella esattoriale (o una ingiunzione fiscale) prima dello spirare del termine triennale di prescrizione del diritto della Pubblica Amministrazione di esigere il pagamento della tassa, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 23397/2016, entra in gioco, in assenza di una norma esplicita, l’articolo 2948 (comma 4) del codice civile, secondo il quale si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
24 Marzo 2019 · Loredana Pavolini
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Stai leggendo La prescrizione della tassa automobilistica (bollo auto) e del titolo esattoriale conseguente a omesso o insufficiente versamento • Autore Loredana Pavolini • Articolo pubblicato il giorno 24 Marzo 2019 • Ultima modifica effettuata il giorno 28 Settembre 2020 • Classificato nelle categorie prescrizione tassa automobilistica (o bollo auto) • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .