Ai fini della prescrizione di una sanzione amministrativa la notifica della cartella esattoriale si perfeziona solo al momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario e non con la consegna all’ufficio postale

In tema di sanzioni amministrative, la consegna, all'ufficiale giudiziario (o al servizio postale) di un atto successivo al verbale di accertamento, non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'articolo 28 della legge 689/1981.

Infatti, il principio generale, secondo il quale, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, la notifica di un atto si intende perfezionata, dal lato del richiedente, con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario (o all'ufficio postale) non si estende all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, dal momento che, affinché l'atto produca l'effetto interruttivo del termine prescrizionale, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza del destinatario.

Va ricordato che la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, è stata sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo esclusivo ai termini di decadenza, mentre in ogni altra ipotesi (ad esempio ai soli fini interruttivi dei termini di prescrizione) tale effetto si produce solo quando l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.

In altre parole, resta fermo il principio secondo il quale, in riferimento al termine quinquennale di decadenza, la notifica della sanzione amministrativa si perfeziona alla data di consegna del verbale all'ufficiale giudiziario o al servizio postale.

Tuttavia, qualora il verbale risulti già notificato nei termini di decadenza e non sia stato esercitato il diritto alla riscossione a partire dalla data di notifica dello stesso, il successivo atto (ordinanza ingiunzione o cartella esattoriale) consegnato all'ufficiale giudiziario, o all'ufficio postale, prima dello spirare del quinquennio non è idoneo a interrompere la prescrizione qualora pervenga al destinatario dopo lo spirare dei cinque anni.

Quanto finora esposto rappresenta la sintesi del contenuto della sentenza della Corte di cassazione 19143/2017.

29 Agosto 2017 · Giuseppe Pennuto