Prescrizione ordinaria del diritto dell’avvocato al pagamento dell’onorario in caso di morte del cliente

La prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre non solo dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato o ancora dall'ultima prestazione resa (in caso di rapporto di assistenza legale non portato a termine), ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo. Si tratta di un principio giuridico che, affermato con riferimento alla prescrizione presuntiva, ben può essere esteso alla prescrizione ordinaria.

La giurisprudenza ha già chiarito che l'applicazione delle norme del mandato al contratto di patrocinio comporta che la morte del cliente estingua il rapporto e determini quindi l'insorgenza del diritto dell'avvocato al pagamento delle competenze professionali (con il decorso dei termini di prescrizione) malgrado la detta estinzione non faccia venire meno, a determinate condizioni, il dovere del difensore di continuare a gestire la lite.

Non ha fondamento giuridico l'assunto secondo il quale, poiché la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ciò sarebbe possibile soltanto dal giorno in cui il difensore abbia avuto conoscenza della morte del cliente.

Nè l'avvocato può eccepire che la prescrizione decorre dall'ultima prestazione effettuata dopo la morte del cliente in virtù dell'obbligo che può nascere dal dovere del difensore di continuare a gestire la lite.

E' quello appena riportato un principio giuridico ribadito dai giudici della Suprema Corte nella sentenza 18808/15.

25 Settembre 2015 · Carla Benvenuto