La prescrizione del diritto di credito delle somme depositate in un libretto di risparmio decorre dalla richiesta di restituzione delle somme depositate e non dalla data di costituzione del rapporto o dall’ultima operazione compiuta

Il comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, non richiede la restituzione, non può essere interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia (all'esercizio del diritto medesimo) cui si ricollega il decorso del termine di prescrizione.

In tema di prescrizione del diritto incorporato nei libretti di deposito, dunque, in conformità con il più recente orientamento della Corte di cassazione (788/2012), va affermato che la prescrizione del diritto del depositante decorre dal momento in cui il cliente abbia chiesto alla banca la restituzione della somma depositata e non dalla data di costituzione del rapporto o dall'ultima operazione compiuta.

In effetti, omettendo di richiedere la restituzione il depositante non fa altro che manifestare il suo contrapposto interesse al mantenimento in giacenza delle somme, ovvero ad esercitare una facoltà che ugualmente gli deriva dai contratto.

Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca.

9 Agosto 2016 · Simonetta Folliero