Debiti contributivi e sanzioni civili per ingegneri ed architetti – La prescrizione è quinquennale

Con l'entrata in vigore della normativa (legge n. 335 del 1995) che ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, sono state abrogate per assorbimento le previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali e dunque non può più applicarsi la norma in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti per ciò che riguarda l'indicazione del termine di prescrizione decennale riferito ai contributi, ivi previsto.

La legge citata ha, infatti, previsto che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, termine ridotto a cinque anni (con decorrenza 1 gennaio 1996) anche per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Contestualmente, la normativa in vigore ha abrogato le previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali.

Per quanto riguarda le sanzioni civili, sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma predeterminata il cui relativo credito sorge alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione ovile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che, in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica.

Dunque, in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, in modo tale che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili.

In pratica, l'obbligo relativo alle sanzioni civili che il contribuente è tenuto a versare, in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali, costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell'inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva, alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (facendo sì che l'interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a quello accessorio).

Questi i principi enunciati dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 20585/15.

15 Ottobre 2015 · Giorgio Valli