Prescrizione e decadenza dei tributi locali – sanzioni ed interessi

La finanziaria 2007 ha modificato tutte le norme relative alla prescrizione e alla decadenza della riscossione dei tributi locali

La finanziaria 2007 (legge 296/06, articolo 1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla prescrizione e alla decadenza della riscossione dei tributi locali (l'Ici, la Tarsu, la Tosap, etc.),  piu' precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, termini che sono stati allungati ed uniformati.

Prescrizione e decadenza dei tributi locali - NOTIFICA E CONTENUTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Per quel che attiene:

gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge (si veda il decreto legislativo 472/97).

L'avviso deve contenere:

  1. la motivazione, ovvero i presupposti su cui si basa. Se tale motivazione fa riferimento ad un atto precedente non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso o riprodotto nel suo contenuto essenziale sullo stesso;

  2. l’indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;

  3. indicazione del responsabile del procedimento;

  4. indicazione dell'organo o dell'autorita' amministrativa presso il quale e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

  5. delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere (tipicamente la commissione provinciale tributaria), nonche' il termine -di 60 giorni- entro cui effettuare il relativo pagamento.

Prescrizione e decadenza dei tributi locali - Riscossione coattiva e notifica della cartella esattoriale

Dal momento in cui l'accertamento e' diventato “definitivo”, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso senza che venga effettuato il pagamento - o eventualmente un ricorso - il debito viene iscritto a ruolo e diventa titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo.

Un eventuale ricorso "sospende" il termine fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato, ovviamente.

La notifica dell'iscrizione a ruolo avviene tramite una cartella esattoriale emessa dal concessionario locale, alla quale - in caso di mancato pagamento o ricorso nei termini- possono seguire tutte le procedure esecutive previste dalla legge (ipoteca, fermo dei beni mobili, pignoramento, etc.)

Nota importante - Le nuove regole introdotte dalla finanziaria colmano, per quanto riguarda la riscossione coattiva, un vuoto normativo. Le precedenti leggi, infatti, NON prevedevano una scadenza specifica per la notifica della cartella esattoriale ma solo quella per la formazione del ruolo (momento precedente all'emissione della cartella)  rendendo di fatto impossibile verificare - per il semplice contribuente - il rispetto dei termini. La finanziaria 2007 ha di fatto eliminato i termini per l'iscrizione a ruolo stabilendo scadenze perentorie per la notifica del titolo esecutivo, ovvero in questo caso della cartella esattoriale. Diventa piu' facile, quindi, districarsi nei conteggi e verificare la corretta applicazione dei termini.

Prescrizione e decadenza dei rimborsi per somme versate e non dovute

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sanzioni ed interessi applicabili per omesso pagamento degli importi riportati in cartella esattoriale

La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Le sanzioni, invece, sono rimaste invariate.

9 Agosto 2013 · Paolo Rastelli