Vaglia postale circolare – prescrizione breve per il beneficiario e prescrizione decennale per l’ordinante

In base a quanto disposto al DPR numero 144 del 14 marzo 2001 (Regolamento recante le norme sui servizi di Bancoposta) il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario; Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione; ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare.

Dunque, quando il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive, il beneficiario del medesimo non può in alcun modo pretenderne il pagamento.

Tanto premesso, bisogna tuttavia distinguere fra la richiesta di pagamento da parte del beneficiario della somma portata dal titolo e il rimborso all'ordinante della somma di denaro che è servita per formare la provvista necessaria all'emissione del titolo stesso che si sia successivamente prescritto senza che il beneficiario lo abbia incassato.

Nel primo caso, quando avviene la consegna del vaglia postale al beneficiario si perfeziona il servizio di trasferimento fondi ai sensi dell'articolo 6, comma 1°, DPR numero 144/2001, e non può dubitarsi che il credito incorporato nel relativo titolo segua le regole speciali dettate in materia di circolazione e riscossione del medesimo - regole che derivano in parte dalla normativa speciale sopra richiamata (D.P.R. numero 144/2001) e in altra parte (ovvero in quanto compatibili) dalla più generale normativa in tema di assegno circolare (regio decreto numero 1736/1993). In tal caso la prescrizione del credito incorporato nel titolo è una prescrizione breve e matura nei termini già illustrati.

Ben diversamente avviene nel secondo caso, posto che, in relazione alla richiesta di restituzione della provvista, il termine di prescrizione nei confronti del richiedente l'emissione del titolo incorporante il diritto di credito ormai prescritto deve essere correttamente individuato nell'ordinario termine decennale ex articolo 2946 del codice civile.

Infatti, una volta accertato che il servizio di trasferimento di fondi mediante emissione di vaglia postale circolare non sia andato, per qualsivoglia ragione, a buon fine (e, dunque, il credito incorporato nel titolo non sia stato pagato e non sia più pagabile), non può essere negato, nei termini di prescrizione decennale, il rimborso della somma di denaro che il richiedente l'emissione del titolo abbia originariamente versato per creare la provvista necessaria all'operazione.

Questo, in sintesi, il contenuto della decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario numero 6241 del 2 dicembre 2013.

29 Marzo 2014 · Ornella De Bellis