Rottamazione auto – Precisazioni dell’ANCMA sugli ecoincentivi statali

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Si conferma il contributo di 500 euro per i veicoli EURO 3 da 51cc fino a 400cc, a fronte di demolizione di veicoli EURO zero o EURO 1 (siano essi ciclomotori o motocicli); la dicitura da inserire in fattura sarà: “contributo decreto legge 10 febbraio 2009 numero 5”

Il contributo vale anche per i veicoli nuovi acquistati in locazione finanziaria. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241.

Entrata in vigore degli incentivi

A partire dai contratti stipulati dal 7 febbraio 2009.

Soggetto cui spetta il credito d'imposta

Alle imprese costruttrici o importatrici dei motocicli rientranti nell'ambito di applicazione della norma agevolativa. Il venditore, invece, riconoscerà il contributo al cliente sotto forma di decurtazione dal prezzo di vendita.

Natura del credito d'imposta

Potrà essere utilizzato in compensazione di altre imposte ed il suo utilizzo non è limitato, per espressa previsione del Decreto, all'importo di Euro 250.000, stabilito genericamente per i crediti d'imposta. Esso, inoltre, non è rimborsabile e non concorre alla formazione della base imponibile IRAP ed IRES.

Il credito d'imposta in oggetto, inoltre, potrà essere fruito nel rispetto delle limitazioni imposte in sede Comunitaria alle agevolazioni concesse dallo Stato italiano alle imprese (disciplina del cosiddetto "de minimis").

Documentazione del venditore

Il venditore deve integrare la documentazione normalmente prevista per il PRA con un'autocertificazione in cui è attestata:

i) la conformità del motociclo acquistato ai requisiti prescritti dal Decreto;

ii) la targa del motoveicolo ritirato (oppure il numero di telaio per i ciclomotori) per la consegna ai centri autorizzati alla demolizione e la conformità del motociclo/ciclomotore ritirato a quanto previsto dal Decreto;

iii) copia del certificato di presa in carico rilasciato dai centri autorizzati.

Documentazione per l'impresa costruttrice o per l'importatore

Sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, deve essere conservato quanto segue (trasmesso dal venditore):

Rimborso del costo di rottamazione

Sulla base di quanto contenuto nel Decreto, non è previsto il rimborso del costo di rottamazione.

Trattamento IVA

Fuori campo IVA: prima si indicano il listino del veicolo EURO 3, eventuali accessori, sconti, messa in strada etc poi si calcola l’IVA e come ultima riga si sottrae il: contributo decreto legge 10 febbraio 2009 numero 5 di 500 euro.

Codici tributo per la compensazione

Ad oggi non risultano istituiti i codici tributo per operare la compensazione del credito d'imposta nel modello F24; sulla base dell'esperienza maturata relativamente a simili tipologie di credito, la definizione di tali codici segue di alcune settimane l'approvazione delle relative disposizioni di legge. Qualora dovesse risultare necessario provvedere alla compensazione prima dell'approvazione di detti codici, sarebbe possibile utilizzare il codice tributo già istituito con riferimento alla previgente disciplina agevolativa, salvo procedere alla successiva regolarizzazione mediante comunicazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate nel momento in cui dovesse essere istituito il nuovo codice tributo.

Fino a quando non riceveremo un nuovo codice si suggerisce di utilizzare quello previsto dalla risoluzione 169 del 22/4/08 dell'Agenzia delle Entrate: 6801.

REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

A fronte della medesima intestazione, la persona giuridica può usufruire degli ecoincentivi. Al contrario, non può usufruire degli incentivi la persona fisica (che rivesta la qualità di socio, amministratore, sindaco o titolare di altre cariche in una società) che acquisti un veicolo nuovo mediante la rottamazione di un veicolo intestato alla società.

Altresì, non usufruisce delle agevolazioni una società che acquista un veicolo nuovo a fronte della rottamazione di un corrispondente veicolo intestato ad una persona fisica in organico nella stessa società.

EREDI

In caso di rottamazione di un veicolo intestato ad un soggetto deceduto, l’erede che subentra in tutti i diritti e obblighi facenti capo al de cuius, può beneficiare degli ecoincentivi (sia nelle ipotesi previste ai commi 226 e 227 — punti 2 e 3 lettera circolare DSD numero 20735 del 29/12/2006 e cioè rottamazione di un veicolo in cambio dell'acquisto di un veicolo nuovo, sia nelle ipotesi previste dai commi 224 e 225 punto 1 lettera circolare DSD numero 20735 del 29/12/2006 e messaggio circolare 1905 del 2/2/2007 e cioè rottamazione di un veicolo senza sostituzione).

L’acquirente, per comprovare la titolarità del diritto, produrrà al P.R.A una dichiarazione sostitutiva di atto notorio/di certificazione ai sensi del DPR numero 445/2000 attestante la qualità di erede e la data in cui è avvenuto il decesso del de cuius. In alternativa, potrà anche essere allegata fotocopia dell'atto di accettazione dell'eredità.

I benefici possono essere accordati anche qualora la successione non sia stata chiusa e vi siano più soggetti chiamati all'eredità.

In presenza di più eredi, solo uno di essi può godere dei benefici dietro il consenso degli altri coeredi occorrerà allegare alla formalità di radiazione una dichiarazione di consenso alla richiesta di agevolazione sottoscritta dagli altri chiamati all'eredità di cui si allega facsimile (all. A) corredata da fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Naturalmente, qualora gli eredi che cointestano il veicolo siano più di uno, il beneficio verrà tra questi ripartito.

Le agevolazioni previste dai commi 226 e 227 (e cioè rottamazione di un veicolo in cambio dell'acquisto di un veicolo nuovo) possono essere concesse per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 fino al 31/12/2007, mentre potranno beneficiare del contributo di cui ai commi 224 e 225 (e cioè rottamazione di un veicolo Euro 0 o Euro 1 senza sostituzione con un nuovo veicolo) le successioni aperte dall'1/l/2007 fino al 31/12/2007

COINTESTAZIONE

E’ possibile usufruire dei benefici anche in caso di acquisto di un veicolo nuovo da cointestare a due soggetti a fronte di un veicolo da rottamare intestato a uno solo di questi soggetti o a un familiare convivente con uno dei nuovi intestatari risultante nel suo stato di famiglia.

Analogamente, si può usufruire dei benefici qualora venga consegnato per la rottamazione un veicolo intestato a due o più persone non legate da un rapporto di familiarità e ne viene acquistato uno nuovo intestato ad uno solo di detti soggetti o ad un familiare convivente con uno di loro.

Gli altri contestatari del veicolo da demolire dovranno sottoscrivere una "dichiarazione di consenso" (facsimile all. B), corredata da fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

LEASING

I locatari, possono beneficiare delle agevolazioni previste dai commi 226, 227 e 228 (punti 2, 3 e 4 della circolare D.S.D. numero 20735 del 29/12/2007), rottamando un veicolo a loro intestato (o a un familiare convivente). Mentre, come di consueto, il veicolo nuovo verrà intestato alla società di leasing.

La dichiarazione sostitutiva del concessionario (ove viene indicata la targa del veicolo del locatario da rottamare) dovrà indicare, come concordato con le Associazioni di categoria, i dati identificativi della società di leasing e del locatario (atteso, si ribadisce, che il veicolo da rottamare è intestato a questi o a un familiare convivente e gli ecoincentivi verranno concessi al locatario stesso).

REQUISITI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

ATTO DI ACQUISTO

Il titolo valido per dimostrare la data di acquisto del veicolo è il contratto di acquisto o qualsiasi atto o documento in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti e comprovante, in modo non equivoco, L’effettivo acquisto del veicolo. Detta documentazione va presentata in fotocopia al P.R.A. per permettere di associare il veicolo acquistato con quello avviato alla demolizione ai fini del controllo della spettanza dei benefici.

RICHIESTA DI PRIMA ISCRIZIONE EFFETTUATA OLTRE I TERMINI DI LEGGE

Nel caso di acquisto di un veicolo nuovo (con rottamazione di un veicolo non ecologico) la cui richiesta di formalità al P.R.A. venga effettuata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di immatricolazione del veicolo, prevista dall'articolo 93 del D. Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, i benefici non possono essere accordati poiché il termine di sessanta giorni rappresenta un termine perentorio entro il quale la procedura di iscrizione dei veicoli al P.R.A. deve concludersi. Si tratta di un numero di formalità residuale considerata l’adozione delle procedure di STA.

REGOLA DEGLI AIUTI DE MINIMIS

Il soggetto persona fisica o giuridica, che, acquistando un veicolo per l’attività di impresa, è tenuto all'osservanza del limite massimo di agevolazioni fruibili in un triennio, oltre il quale le stesse si trasformano in aiuto di Stato - limite attualmente fissato in € 200.000 ai sensi del regolamento (CE) della Commissione numero 1998/2006 del 15 dicembre 2006 — è tenuto a presentare al PRA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR numero 445 del 2000, in cui si attesta il rispetto della cosiddetta regola degli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) numero 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 prevista dal comma 229 della legge numero 296 del 2006.

AUTOVEICOLI ESCLUSI DAGLI ECOINCENTIVI

Non rientrano nelle agevolazioni gli acquisti di veicoli cosiddetti a "Km zero", nè ai cd. veicoli fiscalmente "nuovi" che, essendo già immatricolati, sono "nuovi" solo ai fini fiscali dell'applicazione dell'I.V.A..

DEMOLIZIONE ANTERIORE ALLA DATA DI ACQUISTO DEL VEICOLO NUOVO

E' possibile godere dei benefici anche nel caso in cui la demolizione del veicolo sia stata effettuata anteriormente alla data del contratto di acquisto del veicolo nuovo.

Tuttavia, sia la rottamazione che il successivo acquisto, devono essere effettuati tra nel periodo di vigenza del decreto. Per le formalità di radiazione effettuate in data successiva all'acquisto del veicolo nuovo, così come previsto dal comma 233, si conferma che la consegna del veicolo al rottamatore e la radiazione al PRA deve essere effettuata entro 15 giorni (termine ridotto rispetto ai consueti 30 giorni previsti dal D. Lgs. numero 209/03) decorrenti dalla data di consegna del veicolo nuovo .

CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI PRESA IN CARICO

Si conferma che, in considerazione dell'impossibilità materiale in molti casi di poter produrre copia del certificato di presa in carico all'atto dell'immatricolazione/iscrizione del veicolo, non è causa ostativa al godimento dei benefici la mancata consegna del certificato di presa in carico allegato alla formalità di iscrizione del veicolo nuovo, purchè venga annotata negli archivi PRA l’avvenuta cessazione della circolazione del veicolo e venga rilasciato il certificato di radiazione (solo per veicoli >50cc).

Con riferimento, alla documentazione che il concessionario deve conservare (comma 232 lettera c), a titolo informativo, si precisa che il Ministero ha chiarito che è sufficiente conservare copia del certificato di radiazione del veicolo, mentre ha escluso che possa essere presentata un’autocertificazione attestante la rottamazione.

RADIAZIONE EFFETTUATA DAL PROPRIETARIO

La rottamazione del veicolo può essere effettuata anche direttamente dal proprietario che può rivolgersi a un demolitore autorizzato. Per consentire il necessario collegamento tra la cessazione del veicolo rottamato e l'acquisto del veicolo nuovo, il soggetto che ha già provveduto alla rottamazione del veicolo è tenuto a produrre al venditore del veicolo nuovo, il certificato di presa in carico.

BENEFICI RICHIESTI DA SOCIETA’ CHE HA VARIATO LA DENOMINAZIONE SOCIALE

Qualora una società, che abbia variato la denominazione sociale (senza, aggiornare detto dato al P.R.A.), effettui la rottamazione di un veicolo intestato con la vecchia denominazione e ne acquisti uno nuovo, ha diritto ai benefici purché tale cambio di denominazione sia stato annotato nel registro delle imprese.

Tale variazione, che non implica un trasferimento di proprietà e costituisce solo una rettifica, è comprovata dal numero di codice fiscale dell'impresa che non muta.

La sub rete ha diritto a partecipare alla campagna di incentivazione. Le aziende rimborseranno tramite i concessionari ufficiali anche gli incentivi erogati dalla sub-rete a fronte della stessa documentazione richiesta ai concessionari, con l’aggiunta della fattura intermedia che testimonia la vendita del veicolo incentivato da parte del concessionario ufficiale al suo rivenditore.

In caso di presentazione di denuncia smarrimento documenti per i 50cc., è sufficiente copia della denuncia di smarrimento e l’autocertificazione che il veicolo è di proprietà del cliente che chiede l’incentivo e che è EURO zero o EURO 1

Occorre demolire entro 15gg dalla consegna del nuovo e informare il PRA con gli appositi moduli.

L’incentivo della Regione Lombardia si somma ad altre iniziative sia statali che locali.

24 Febbraio 2009 · Antonio Scognamiglio





Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!