Precetto viziato – Il debitore che paga non può opporsi per eccepire la nullità dell’atto

I vizi della notifica del precetto e del titolo esecutivo devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo, in virtù della proposizione dell'opposizione al precetto: opposizione che, appunto, costituisce la prova evidente del conseguimento della finalità di aver edotto il debitore del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.

Inoltre, l'opposizione al precetto, ex articolo 617 del codice di procedura civile, sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, in virtù del principio secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato.

Peraltro, se è vero che l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è richiesta a pena di nullità, in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere lo scopo suo proprio (che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere e di preannunciare, nel caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva) è pur vero che non può pronunciarsi la nullità del precetto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta, quando, ad esempio, il debitore paga l'importo portato dal precetto.

Una tale circostanza, dimostra, implicitamente, ma inequivocabilmente, che il debitore avesse ben compreso cosa gli si richiedeva di pagare.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 25433/14.

4 Dicembre 2014 · Marzia Ciunfrini





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