Polizza RC auto – Se nel contratto è prevista la rinuncia alla rivalsa ed una clausola sottoscritta per adesione limita il rischio dell’assicuratore, l’ambiguità contraddittoria del contratto si risolve a favore dell’assicurato


La polizza assicurativa per la copertura dei rischi riconducibili alle responsabilità civili derivanti dalla circolazione di un veicolo (RC auto) non ...

La polizza assicurativa per la copertura dei rischi riconducibili alle responsabilità civili derivanti dalla circolazione di un veicolo (RC auto) non può evidenziare equivocità contraddittorie delle clausole di polizza, da un lato, garantendo al consumatore la copertura più ampia possibile, dall'altro, nel solo ambito delle clausole predisposte unilateralmente dalla compagnia e sottoscritte per adesione dal consumatore, prevedano, creando una evidente difficoltà di comprensione in chi fa affidamento su quanto contenuto nella singola polizza, limitazioni alla rinuncia alla rivalsa, non individuabili da una persona comune pur utilizzando la normale diligenza.

In un simile contesto, va tutelato il contraente più debole contro un risultato interpretativo evidentemente ambiguo delle clausole stesse: peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sancito il principio di diritto secondo il quale le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio posto dall'articolo 1370 del codice civile - vale a dire, le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro - e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore (Corte di cassazione sentenza 866/2008).

Analogamente è stato continuamente ribadito che nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole ambigue uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di interpretazione del testo previsti dagli articolo 1362 e seguenti del codice civile, e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 del codice civile (Corte di cassazione sentenza 668/2016).

Quanto sopra, sinteticamente esposto, è il contenuto della sentenza 18324/2019 della Corte di cassazione: l'insegnamento che deve trarne il consumatore contraente, per evitare un successivo contenzioso legale quando stipula un contratto di polizza che preveda la rinuncia alla rivalsa da parte dell'assicuratore, è di controllare sempre l'esistenza di clausole sottoscritte per adesione che, in modo contraddittorio, limitino la rinuncia alla rivalsa dianzi dichiarata.

28 Settembre 2024 · Giuseppe Pennuto


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