Rc auto a classe unica o familiare – Rinnovo o nuova polizza per la responsabilità civile auto (RCA) di una qualsiasi tipologia di veicolo – Il contraente ha diritto alla classe di merito più favorevole già assegnata ad un qualunque membro incluso nella stessa famiglia anagrafica (stato di famiglia)

La compagnia di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purche' in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Per i contratti stipulati anteriormente al 25 dicembre 2019, le disposizioni di cui sopra, si applicano in sede di rinnovo del contratto di polizza.

Si tratta della nuova formulazione del comma 4 bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, così come modificato dal decreto 124/2019 convertito dalla legge 157/2019 (decreto fiscale 2020).

Il decreto milleproroghe 2020 ha poi spostato al 16 febbraio 2020 l'entrata in vigore del nuovo articolo 134 del Codice delle assicurazioni private, inizialmente prevista per il 25 dicembre 2019. Pertanto, per i contratti stipulati anteriormente al 16 febbraio 2020, le nuove disposizioni di cui al riformato articolo 134 del codice delle assicurazioni private, si applicheranno in sede di rinnovo del contratto di polizza.

31 Dicembre 2019 · Giovanni Napoletano