Polizza assicurativa associata al mutuo garantito da ipoteca – Deve essere rapportata al costo di ricostruzione e non al valore commerciale dell’immobile

Com'è noto, contestualmente alla stipula del contratto di mutuo garantito da ipoteca, al mutuatario viene fatta sottoscrivere un’assicurazione, di cui la banca risulta beneficiaria, a copertura del rischio legato a taluni eventi che impediscano la restituzione o il recupero delle somme erogate.

L'importo necessario per la copertura assicurativa, tuttavia, deve essere riferito al costo medio di ricostruzione dell'immobile e non al valore commerciale dello stesso.

Del resto, la ratio sottesa alle vigenti previsioni normative, è chiaramente volta al contenimento delle spese assicurative accessorie ai contratti di prestito.

In tale ottica, il costo preteso dalla banca per la stipula della polizza associata al mutuo garantito da ipoteca, in base al valore commerciale dell'immobile, è più esoso del necessario.

Pertanto, gli oneri necessari alla stipula della polizza assicurativa avente come massimale il valore commerciale anziché il costo per la ristrutturazione dell’immobile ipotecato, risultano ingiustamente addebitati al cliente e gli vanno restituiti per un importo pari alla differenza tra il costo della polizza assicurativa necessario a coprire il valore commerciale dell’immobile e quello della medesima polizza calcolato prendendo a riferimento, invece, il costo di ricostruzione dell’immobile stesso.

Quello appena riportato è l'orientamento dell'Arbitro bancario Finanziario assunto nella decisione 1375/12.

9 Dicembre 2014 · Annapaola Ferri